Depositi di oli minerali. Novità per cambio di gestione
Pubblicato il 18 novembre 2021
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La legge di bilancio 2021, comma 1077, ha portato cambiamenti in tema di variazione della titolarità o del trasferimento della gestione di depositi di oli minerali. L’Agenzia delle Dogane, con circolare n. 38 del 15 novembre 2021, rende i dovuti chiarimenti.
Modifica della titolarità della gestione: nulla osta preventivo
La modifica riguarda:
- i depositi costieri di oli minerali, qualificati infrastrutture energetiche strategiche, a prescindere dalla capacità di stoccaggio, il cui procedimento autorizzatorio è incardinato presso il Ministero della transizione ecologica;
- i depositi di stoccaggio di oli minerali, eccettuati gli impianti di GPL, aventi capacità inferiore a metri cubi 10.000 ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 56, lett. a), legge n. 239/2004, sottoposti ad autorizzazione rilasciata dalla regione.
Per questi, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate:
- alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle Dogane:
- al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti. Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione
Come conseguenza, a fronte della mancanza o del diniego del nulla osta, l’accordo contrattuale sarà privo di valore giuridico nonché inefficace nei confronti del Fisco.
L’aver vincolato il rilascio del nulla osta al possesso da parte del soggetto subentrante del requisito dell’affidabilità economica risponde alla necessità di rafforzare il contrasto alle frodi nel settore.
Cambio di gestione nei depositi: requisito di affidabilità economica
L’accertamento del requisito dell’affidabilità economica sarà eseguito attraverso una valutazione tecnico-discrezionale da parte degli organi dell’Agenzia delle Dogane, considerando i seguenti dati:
- composizione della compagine sociale;
- assetto organizzativo impresso alla struttura aziendale;
- capacità tecnico/professionale;
- solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria in rapporto all’attività che si propone di svolgere ed alla sostenibilità del piano industriale elaborato per l’approvvigionamento e per la gestione del deposito.
Stesso discorso va applicato in caso di ingresso di nuovi soci, mediante acquisto di quote od azioni, che assumono il centro decisionale della società o poteri di condizionamento della gestione aziendale, pur non rappresentando una partecipazione maggioritaria del capitale sociale.
Cambio di gestione nei depositi: iter procedurale
Per quanto attiene l’iter procedimentale, il soggetto subentrante nella titolarità e/o nella gestione dell’impianto presenta la comunicazione di inizio attività all’ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito all’organo che deve emettere il nulla osta: Direzione Accise – Energie e Alcoli, per i depositi costieri; - Direzione Territoriale territorialmente competente sull’impianto, per i depositi di stoccaggio (non costieri).
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