Denuncia DMAG nelle assunzioni congiunte in agricoltura

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Denuncia DMAG nelle assunzioni congiunte in agricoltura

A seguito dell’entrata in vigore delle assunzioni congiunte in agricoltura (art. 9, c. 11, D.L. 76/2013, conv. da Legge n. 99/2013), nonché dell’emanazione del DM 27.3.2014 e del Decreto Direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014 del Ministero del Lavoro, l’INPS, con circolare n. 131 del 2 luglio 2015 ha impartito le istruzioni per i relativi adempimenti previdenziali.

Referente Unico

Il soggetto obbligato agli adempimenti previdenziali (c.d. “Referente Unico”) sarà:

  • l’impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;

  • il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;

  • il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete, depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il 3° grado o da un contratto di rete.

Il “Referente Unico”, così come sopra identificato, sarà il soggetto tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG), secondo le modalità illustrate nella circolare

Periodo transitorio

Tuttavia, in attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi operativi, le modalità di gestione dell’assunzione congiunta in agricoltura saranno operative a decorrere dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015 (gennaio 2016) e, per questo, l’Istituto emanerà in seguito le istruzioni operative

Considerato che la fattispecie dell’assunzione congiunta è operativa a decorrere dal 7.1.2015, la denuncia contributiva DMAG dei lavoratori interessati, riferita ai soli primi tre trimestri 2015, sarà effettuata dalle singole aziende appartenenti al gruppo che abbiano utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente denunciando le giornate lavorative prestate presso la propria azienda.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Assunzioni congiunte con un referente - Caponi

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