Demansionamento: niente danno se si rifiuta la formazione

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Demansionamento: niente danno se si rifiuta la formazione

Va escluso il risarcimento del danno da demansionamento professionale al dipendente cui siano state attribuite mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza, in considerazione del rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, indispensabili per acquisire le conoscenze idonee all'espletamento delle corrispondenti mansioni.

Danno da demansionamento professionale e risarcimento

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11050 del 10 giugno 2020, ha confermato la decisione con cui i giudici di gravame avevano ribaltato una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, ad un lavoratore, il diritto al risarcimento del danno da demansionamento professionale.

La Corte d’appello, in realtà, aveva accertato che il prestatore non aveva mai svolto le mansioni corrispondenti al proprio profilo di appartenenza e ciò per sua esclusiva volontà, essendosi rifiutato di conseguire la necessaria professionalizzazione.

Valutazione, questa, che secondo il lavoratore avrebbe dovuto essere oggetto di un diverso giudizio, eventualmente focalizzato su un procedimento disciplinare per scarso rendimento. Da qui il suo ricorso per cassazione.

Gli Ermellini, tuttavia, non hanno condiviso tale ultima prospettazione: il ricorrente si era limitato a dedurre un'apparente violazione di legge, puntando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalla Corte territoriale, “così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”.

Respinti, a seguire, anche gli ulteriori motivi di doglianza del dipendente, erroneamente definiti, da quest’ultimo, come violazioni di legge ma che lamentavano, in realtà, un vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, va escluso che la mancata valutazione di elementi istruttori da parte del giudice del merito possa integrare, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nel caso in esame - comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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