Definizione lite tributaria, effetti solo in ambito fiscale e non contributivo
Pubblicato il 19 settembre 2019
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In caso di definizione della lite tributaria, quali sono gli effetti dei contributi previdenziali determinati in base alla dichiarazione dei redditi? Sul tema si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23301 del 18 settembre 2019, affrontando una questione di massima importanza. In particolare, il caso riguardava gli effetti contributivi della definizione di cui all’art. 39, co. 12, del D.L. n. 98/2011.
Liti pendenti, il parere della Cassazione
Ciò detto, nella sentenza i giudici cassazionisti hanno sancito che la definizione delle liti pendenti ha effetto esclusivamente sul versante fiscale non in ambito contributivo. Infatti, così come prevede la legge, possono essere definite unicamente le controversie instaurate dinnanzi alla giurisdizione tributaria non ordinaria.
Inoltre, ricordano gli ermellini, laddove il legislatore abbia voluto eccezionalmente estendere una definizione fiscale in ambito contributivo lo ha fatto espressamente, come ad esempio in tema di mediazione fiscale (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992) o di accertamento con adesione (art. 2 del D.Lgs. n. 218/1997). In casi diversi da quelli appena indicati, la definizione fiscale concordata non può incidere sull’imponibile contributivo.
In definitiva, l’attuale prassi del sistema di riscossione dei contributi prevede che, laddove ci sia un accertamento del maggior reddito, i contributi vengono solo indicati nell’accertamento stesso, ma la pretesa verrà richiesta dall’INPS mediante avviso di addebito ex art. 30, del D.L. n. 78/2010. Pertanto, il contribuente può in ogni caso e in qualsiasi modo censurare il maggior imponibile contributivo, a nulla rilevando che il rapporto fiscale sia stato definito.
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