Definizione agevolata Equitalia operativa

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Definizione agevolata Equitalia operativa

La legge di conversione del decreto fiscale n. 193/2016 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 53 della “Gazzetta Ufficiale” n. 283, di venerdì 3 dicembre 2016: si tratta della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ufficiale.

Con la conversione in legge prende il via la Definizione agevolata delle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016, essendo divenute definitive le modifiche all'articolo 6 che sono state discusse durante l'iter di conversione.

Online il modulo aggiornato

Equitalia informa che è disponibile il nuovo modulo per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata.

Il modulo DA1 è stato aggiornato rispetto alla prima versione, recependo le novità introdotte dal Parlamento nel Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
Oltre a questo nuovo modello di adesione alla Definizione agevolata”, i contribuenti possono trovare – sempre sul sito web dell'Agente della riscossione - anche la guida aggiornata alla compilazione e le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Cosa è la definizione agevolata?

E' una sanatoria dei i debiti verso Equitalia contenuti in iscrizioni a ruolo o affidamenti eseguiti sino alla fine del 31 dicembre 2016 (anche in relazione ad avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps).

Il contribuente potrà usufruire di abbattimenti molto interessanti del suo debito e se, invece, sta già pagando a rate, molto probabilmente aderendo alla sanatoria, potrebbe aver già saldato quanto dovuto ad Equitalia.

Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Rientrano nella sanatoria tutte le tipologie di entrate iscritte a ruolo, con le eccezioni tassativamente indicate nella norma di legge. Si tratta in particolare di:

  • dazi, accise e Iva all’importazione;
  • recuperi degli aiuti di Stato;

  • somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti;

  • sanzioni penali;

  • sanzioni diverse da quelle tributarie e relative a violazioni contributive.

Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

È prevista anche la rottamazione dei ruoli in contenzioso: in questo caso, con la presentazione della domanda, il contribuente si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso, di qualsiasi natura sia il contenzioso, tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.

Tale comunicherà deve attestare l’esistenza di atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, e di avvisi di addebito Inps, per i quali gli uffici delle Entrate o l’Istituto previdenziale si sono “dimenticati” di affidare le somme all’agente della riscossione.

Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi ad uno sportello o accedere all’area riservata sul sito del gruppo.

Come aderire alla definizione agevolata?

Per aderire alla sanatoria si deve fare una richiesta, utilizzando il modulo “DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. e presso tutti gli sportelli di Equitalia.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Risposta di Equitalia

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

A questo punto il contribuente non può più sbagliare: basterà anche un solo giorno di ritardo nel pagamento di una qualsiasi delle rate perché si ripristini l’importo del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, e riprendano le azioni di recupero di Equitalia.

Inoltre, il debito residuo non potrà più essere rateizzato.

Come si paga?

Il contribuente potrà scegliere di pagare:

  • in un’unica soluzione;

  • oppure in cinque rate

Il numero di rate richieste deve essere indicato nel modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5).

La scadenza delle singole rate è fissata, per l’anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l’anno 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

Le modalità di pagamento concesse saranno tre:

  • i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;

  • domiciliazione bancaria;

  • direttamente allo sportello Equitalia.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 21 novembre 2016 - Rottamazione Istruzioni dalla Fondazione studi – G. Lupoi

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