Definizione agevolata delle controversie tributarie, chiarimenti su applicazione tassi di interesse

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Definizione agevolata delle controversie tributarie, chiarimenti su applicazione tassi di interesse

Nella risposta a interpello numero 168 del 5 agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, come delineato negli articoli 186 a 205 della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

Specificatamente, l'Agenzia ha precisato che per i versamenti rateali derivanti dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, gli interessi sulle rate successive alla prima devono essere calcolati usando il tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione, che nel caso specifico è il 30/06/2023.

LdB 2023, definizione agevolata delle controversie tributarie

La Legge 197/2022, specificatamente negli articoli 186 a 205, introduce una normativa per la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Questa disposizione permette ai contribuenti di risolvere le dispute pendenti in materia tributaria, a ogni livello di giudizio, mediante il pagamento di una somma determinata in base al valore della controversia e differenziata a seconda dello stato e grado di giudizio in cui la lite è pendente.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda e il pagamento dell'importo dovuto entro date specificate dalla legge. Per le somme superiori a 1.000 euro, è prevista la possibilità di effettuare pagamenti rateali.

Il fine della normativa è quello di semplificare e accelerare la risoluzione delle liti tributarie, offrendo ai contribuenti una via per chiudere definitivamente le controversie con il Fisco.

Il caso

L'istante, ALFA S.p.A., ha richiesto chiarimenti riguardo al tasso di interesse applicabile ai versamenti rateali delle somme dovute per la definizione di una vertenza tributaria pendente.

Avendo presentato la domanda di definizione agevolata e versato la prima rata nel 2023, periodo in cui il tasso legale era del 5%, l'istante si interroga se, a seguito della riduzione del tasso al 2,5% dal 1° gennaio 2024, possa applicare questo nuovo tasso più basso alle rate dovute da tale data in avanti.

Calcolo degli interessi nelle definizioni agevolate delle controversie tributarie

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 168/2024, ha confermato che per le controversie tributarie definite agevolatamente, gli interessi sulle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione.

Questo principio è supportato dalla circolare n. 2/E del 2023 e da provvedimenti specifici che chiariscono che il tasso di interesse rimane costante anche se i pagamenti delle rate si estendono negli anni successivi.

L'Agenzia ha inoltre precisato che, indipendentemente dalle modifiche legislative successive, le condizioni originali alla data di perfezionamento della definizione continuano ad applicarsi. Pertanto, la proposta del contribuente di applicare il nuovo tasso ridotto del 2,5% per le rate dovute dal 1° gennaio 2024 non è accettabile poiché il tasso applicabile rimane quello vigente al momento del perfezionamento della definizione, secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 2023.

In sintesi la conclusione della risposta n. 168 del 5 agosto 2024: nonostante il tasso legale sia stato ridotto dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, la società deve comunque applicare il tasso del 5% valido alla data di perfezionamento della definizione (30/06/2023) per tutte le rate successive alla prima, indipendentemente dalla data di pagamento di queste rate. Pertanto, la richiesta della società di applicare il tasso ridotto del 2,5% e di ottenere un rimborso per le somme versate in eccesso a partire dal 1° gennaio 2024 non è conforme alle disposizioni vigenti.
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