Definizione agevolata controversie tributarie Istruzioni operative e modello
Pubblicato il 24 luglio 2017
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La definizione delle liti pendenti con il Fisco trova le prime regole operative. Con il provvedimento n. 140316/2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, è stato approvato il modello per la presentazione della domanda e vengono definiti nel dettaglio modalità e termini di trasmissione e di versamento degli importi dovuti.
Definizione agevolata delle liti tributarie
Si tratta del nuovo istituto della definizione agevolata delle liti tributarie in cui è parte la stessa Agenzia delle Entrate introdotto dalla Manovra correttiva (Dl n. 50/2017).
L'articolo 11 del Dl n. 50/2017 prevede, infatti, espressamente che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi richiesti dall’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
Si rinviava ad apposito provvedimento agenziale per la definizione delle modalità di attuazione della suddetta definizione agevolata.
Con il provvedimento del 21 luglio 2017, quindi, si forniscono le prime disposizioni attuative e congiuntamente:
- si approva il modello da utilizzare per proporre istanza di definizione agevolata;
- si stabilisce le modalità e i termini di presentazione;
- si fissano le modalità e i termini di versamento degli importi dovuti.
Modello di domanda
Il nuovo modello, approvato insieme alle istruzioni per la sua corretta compilazione, è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Esso deve essere utilizzato da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione) e intende definire in maniera agevolata la controversia tributaria.
Il modello si compone, oltre che dal frontespizio, da una serie di sezioni in cui vanno indicati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado o che è subentrato.
Modalità e termine di presentazione della domanda
Entro il termine del 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.
La trasmissione dovrà avvenire unicamente attraverso un apposito servizio web che sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia:
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direttamente dai contribuenti interessati, che devono essere, però, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia;
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per il tramite di un soggetto incaricato (ad esempio, commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro), che consegna copia dell’istanza trasmessa;
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recandosi presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia, che attesta la presentazione diretta della domanda, consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Si considerano tempestive le domande trasmesse entro la scadenza indicata del 2 ottobre, anche se scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesti il motivo dello scarto.
- eDotto.com – Edicola del 26 aprile 2017 - La Manovra correttiva approda in Gazzetta Ufficiale – Moscioni
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