Definizione agevolata avvisi bonari, i chiarimenti del fisco

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Definizione agevolata avvisi bonari, i chiarimenti del fisco

Con la Legge di bilancio 2023 arriva una nuova definizione agevolata per gli “avvisi bonari”. Al fine di supportare i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti “residui” dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, la norma ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” delle dichiarazioni.

Nello specifico, è possibile definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all’1/1/2023 ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il controllo “automatizzato” delle dichiarazioni, come noto, è disciplinato dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e dall’articolo 54-bis del DPR Iva e rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. Attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate effettua specifici “controlli” finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua. Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.

La comunicazione degli esiti della liquidazione rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DLgs. 462/1997 entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico) ovvero dal ricevimento della comunicazione “definitiva” contenente la rideterminazione in sede di autotutela, le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.

Con la pubblicazione della circolare 1/E dello scorso 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha  fornito i primi chiarimenti in merito alla suddetta definizione agevolata, considerato che le disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi, l’invio di nuove comunicazioni da parte delle Entrate.

Definizione agevolata a seguito di controllo “automatizzato”

Con il comma 153 dell’articolo 1 vengono esplicitate le condizioni per accedere alla sanatoria.

153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare, le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità, possono essere oggetto di definizione agevolata consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare, rientrano nella definizione agevolata:

  1. le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022);
  2. le comunicazioni recapitate “successivamente” al 1° gennaio 2023.

ATTENZIONE: La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti, degli interessi e delle somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale), mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Il comma 154 prevede, poi, che il pagamento delle somme dovute avvenga secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (pagamento in unica soluzione) e 3-bis (pagamento in forma rateale) del D.lgs.462/97.

154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3% siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.  In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di “lieve inadempimento” ex articolo 15-ter del DPR 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Decadenza dal beneficio

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

Esempio n. 1 - definizione comunicazione già inviata al contribuente

Un contribuente riceve un avviso bonario a seguito di controllo automatizzato del modello Redditi 2020 (anno 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. Tale comunicazione è stata inviata tramite PEC e ricevuta dal contribuente il 19 dicembre 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento                             

Imposta non versata

100 euro

Sanzione (10%)

10 euro

Interessi

7 euro

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)

40 euro

Interessi

14 euro

 

Totale  171 euro

L’importo richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a 171 euro. L’importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3% delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo. La rideterminazione delle sanzioni comporta che gli importi risultano così rimodulati:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata

100 euro

Sanzione (3%)

3 euro

Interessi

7 euro

Esito di tardivo versamento

Sanzione (3%)

12 euro

Interessi

14 euro

 

Totale    136 euro

La definizione agevolata si perfeziona, così, con il versamento dell’importo rideterminato pari a 136 euro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24:

  • il codice tributo “9001”
  • l’anno di riferimento: “2019”
  • il “codice atto” relativo alla comunicazione.

In caso di opzione per il pagamento “rateale”, la prima rata deve essere versata entro il termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Il comma 155 prevede la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità di cui articoli 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72 riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia “in corso” un pagamento rateale (articolo 3-bis, D.lgs. 462/1997).

155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Per rateazioni “in corso” al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973. L’agevolazione consiste nella “rideterminazione” delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per la determinazione dell’importo “residuo” oggetto di definizione occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva). Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi “residui” a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale delle somme dovute, così come “rideterminato”, prosegue secondo le modalità e i termini dell’articolo 3-bis del D.lgs. 462/1997. Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a 20 rate.

Decadenza dal beneficio

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo con l’applicazione della sanzione nella misura del 30% ordinariamente prevista dall’articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997 per gli omessi o ritardati versamenti.

Esempio n. 2 - definizione agevolata per una rateazione in corso

Le risultanze dell’avviso bonario relativo al modello Redditi 2018 (anno 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022 sono le seguenti:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata

4.000 euro

Sanzione (10%)

400 euro

Interessi

280 euro

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)

240 euro

Interessi

80 euro

 

Totale     5.000 euro

Il contribuente ha optato per il pagamento 8 rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:

N. rata

Scadenza

Importo rata (9001)

Importo interessi (9002)

1

02/05/2022

625 euro

 

2

31/08/2022

625 euro

5,51 euro

3

30/11/2022

625 euro

10,97 euro

4

28/02/2023

625 euro

16,36 euro

5

31/05/2023

625 euro

21,87 euro

6

31/08/2023

625 euro

27,39 euro

7

30/11/2023

625 euro

32,84 euro

8

29/02/2024

625 euro

38,30 euro

Al 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di 1.874 euro. Per determinare il debito “residuo“ al 1° gennaio 2023, su cui “ricalcolare” le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come esposto nella tabella seguente.

Dettaglio esiti

Importo richiesto con la comunicazione

%

Importo versato

Imposta da versare

4.000 euro

80

1.500 euro

Sanzione

400 euro

8

150 euro

Interessi

280 euro

5,60

105 euro

Sanzione

240 euro

4,80

90 euro

Interessi

80 euro

1,60

30 euro

Totale

5.000 euro

100

1.875 euro

Per “differenza” tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni del 3 per cento.

Dettaglio esiti

Importo richiesto con sanzione 10%

Importo

versato

Importo residuo

(con sanzioni 10%)

Importo residuo

(con sanzioni 3%)

Imposta da versare

4.000 euro

1.500 euro

2.500 euro

2.500 euro

Sanzione

400 euro

150 euro

250 euro

75 euro

Interessi

280 euro

105 euro

175 euro

175 euro

Sanzione

240 euro

90 euro

150 euro

45 euro

Interessi

80 euro

30 euro

50 euro

50 euro

Totale

5.000 euro

1.875 euro

3.125 euro

2.845 euro

Il debito “residuo” con sanzioni ricalcolate al 3%, pari a 2.845 euro, può essere ripartito nel restante numero di rate (5) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.

Gli interessi di rateazione sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate. Si ricorda che sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino al giorno di pagamento della rata.

N. rata

Scadenza

Importo rata (9001)

Importo interessi (9002)

1

02/05/2022

625 euro

 

2

31/08/2022

625 euro

5,51 euro

3

30/11/2022

625 euro

10,97 euro

Totale già versato

1.875 euro

 

4

28/02/2023

569 euro

14,90 euro

5

31/05/2023

569 euro

19,91 euro

6

31/08/2023

569 euro

24,93 euro

7

30/11/2023

569 euro

29,90 euro

8

29/02/2024

569 euro

34,86 euro

Totale da versare

2.845 euro

 

Estensione dei piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli “automatizzati” (articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) e “formali” (articolo 36-ter del DPR n. 600/73) delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del D.lgs. n. 462/97, in base alla quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Allo scopo di “uniformare” il numero massimo di rate (20 rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi, viene prevista la soppressione delle parole «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro».

NOTA BENE: Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Esempio n. 3 - estensione per un piano di rateazione in corso

Riprendendo i dati dell’esempio n. 2, il piano di dilazione originariamente previsto in 8 rate, già rideterminato negli importi per effetto della definizione agevolata, può essere esteso fino a un massimo di 20 rate trimestrali, ripartendo il debito residuo nel numero restante di rate (fino ad arrivare a 20) e ricalcolando l’importo degli interessi di rateazione rispetto ai nuovi importi e alle nuove scadenze.

N. rata

Scadenza

Importo rata (9001)

Importo interessi (9002)

1

02/05/2022

625 euro

 

2

31/08/2022

625 euro

5,51 euro

3

30/11/2022

625 euro

10,97 euro

Totale già versato

1.875 euro

 

4

28/02/2023

167,40 euro

4,38 euro

5

31/05/2023

167,35 euro

5,86 euro

6

31/08/2023

167,35 euro

7,33 euro

7

30/11/2023

167,35 euro

8,79 euro

8

29/02/2024

167,35 euro

10,35 euro

9

31/05/2024

167,35 euro

11,73 euro

10

02/09/2024

167,35 euro

13,24 euro

…..

 

 

 

19

30/11/2026

167,35 euro

26,38 euro

20

01/06/2027

167,35 euro

27,84 euro

Totale da versare

2.845 euro

Totale complessivo

4720 euro

Ulteriori disposizioni

Da ultimo occorre segnalare le disposizioni che arrivano dai commi 157 e 158 all’articolo 1 della legge di bilancio 2023. Nello specifico, viene stabilito che:

  1. le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
  2. in deroga allo statuto del contribuente (articolo 3 della L. 212/2000), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2019, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.

 

Quadro Normativo

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