Deducibilità delle quote contributive versate al Fondo SANEDIL
Pubblicato il 30 novembre 2021
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In seguito all’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo dedicato ai lavoratori delle imprese edili (SANEDIL), comunica il regime fiscale da applicare ai contributi versati nell’anno 2021.
Ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a), del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la predetta iscrizione consente la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro, relativamente all’anno 2021.
Pertanto, le stesse quote versate in conformità al CCNL, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Nello specifico, non concorrono a formare il reddito:
- contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore nel rispetto delle disposizioni di legge;
- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e nel rispetto delle disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore ad euro 3.615,20.
Si rammenta che - entro il mese di dicembre 2021 - le imprese dovranno recuperare le ritenute applicate sulla contribuzione versata a SANEDIL nel corso dell’anno, al fine di evitare la concorrenza degli stessi alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
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