Deducibilità delle perdite su crediti
Pubblicato il 14 ottobre 2009
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In un contesto di crisi economica come quello attuale, obiettivo delle imprese è quello di stimare con anticipo il reddito imponibile e il conseguente esborso fiscale, così come anche cercare di capire in che modo si può eventualmente reinvestire l’utile, utilizzando le agevolazioni messe a disposizione proprio per far fronte alla situazione di difficoltà (si pensi alla Tremonti-ter).
In tale circostanza, importante è vedere in che modo possono essere dedotte alcune voci di bilancio. In primo luogo, meritano di essere considerate le perdite su crediti in sofferenza con riferimento proprio all’anno 2009. La regola fiscale impone rigide condizioni di deducibilità, consentendo di sottrarre dalla base imponibile fiscale le perdite su crediti solo se risultano da elementi certi e precisi derivanti da apposita documentazione (articolo 101, comma 5, Tuir). Analogamente si deve procedere nel caso del credito pro-soluto: si deve dimostrare che il credito era inesigibile. Ma per far ciò è necessario attivare un’operazione di recupero che dimostri che la perdita avrebbe comunque avuto i requisiti della certezza e precisione. Non senza un aggravio di oneri per il creditore. Il requisito della certezza e della precisione si presumono solo nel caso in cui il creditore sia soggetto a procedure concorsuali, come ribadito anche dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 16/E/2009.
Se, invece, l’obiettivo è dedurre le perdite su crediti dall’imponibile 2009 o rinviare lo storno agli esercizi successivi, è necessario individuare l’esercizio di competenza. Il Tuir, infatti, fissa i criteri per la deducibilità ma non indica in quale esercizio la deduzione deve essere operata, anche se si tratta di procedure concorsuali. Risposte a questo dubbio sono state fornite: da una parte, dalla dottrina giurisprudenziale che ha sancito che non è possibile per il contribuente imputare la perdita a proprio arbitrio, ma l’anno di deduzione deve essere quello in cui si acquisisce la certezza che il credito non sarà più recuperato (Cassazione, sentenza 16330/05); dall’altra, dalla “Norma di comportamento 172” dell’Associazione italiana dei dottori commercialisti, che si riferisce ai crediti in procedura concorsuale e sostiene che la perdita su crediti può essere dedotta per tutta la durata della procedura, nei limiti dell’imputazione a bilancio.
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