Decretone, legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

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Decretone, legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Il 29 marzo 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 26/2019, di conversione, con modificazioni, al D.L. n. 4/2019 (c.d. “Decretone”), recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il provvedimento, entrato in vigore il 30 marzo 2019, ossia a partire dal giorno successivo alla pubblicazione, introduce definitivamente il Reddito di Cittadinanza nel nostro ordinamento, destinata ai soggetti meno abbienti, che prevede un sostegno economico e un percorso formativo guidato per il loro reinserimento nel mondo del lavoro, e la pensione “quota 100”, una misura che consente a chi ha almeno 38 anni di contributi e un minimo di 62 anni di pensionarsi in via anticipata alla regole ordinarie.

Decretone, da aprile i primi pagamenti del Reddito di Cittadinanza

Nonostante la legge sul Reddito di Cittadinanza sia entrata ufficialmente in vigore soltanto il 30 marzo scorso, i cittadini potevano già inviare le richieste dal 6 marzo 2019, sulla base dei requisiti esplicitati nel D.L. n. 4/2019, poi modificato nel corso dell’iter di conversione in legge.

Il governo ha assicurato che per chi ha inviato le domande nel mese di marzo, i primi accrediti arrivano con il corrente mese di aprile. La liquidazione avverrà direttamente su una carta elettronica prepagata, che prende il nome di “RdC card”.

L’uso della RdC card è estremamente limitato: servirà esclusivamente per fare alcune spese di beni di consumo e pagare utenze.

Nessun prelievo è consentito, se non per cifre di modesta identità. L’importo prelevabile è subordinato alla c.d. scala di equivalenza, ossia al numero dei componenti del nucleo familiare. Ad esempio, se la scala di equivalenza è pari a 2,1, l’importo prelevabile è di 210 euro.

Altre eccezioni riguardano il pagamento del canone di locazione. È, infatti, possibile effettuare un solo bonifico mensile per pagare l’affitto, fino a un massimo di 280 euro mensili, ridotti a 150 euro per le pensione di cittadinanza. Se, invece, il percettore del RdC ha in corso un mutuo è possibile fare un solo bonifico per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150 euro mensili.

È possibile, inoltre, tenere traccia di tutto ciò che si spende con la card via PC o con apposite app per smartphone.

Attenzione: i fondi accreditati dovranno essere spesi nel suo intero ammontare, pena la riduzione fino ad un 20% per i mesi successivi.

Decretone, via libera alla pensione “quota 100”

Semaforo verde per la pensione con “quota 100”: la nuova misura di flessibilità in uscita che dovrebbe garantire, oltre a un accesso di pensionamento alternativo, anche un ricambio generazionale al fine di incrementare l’occupazione giovanile.

La pensione “quota 100” è rivolta, in via sperimentale nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, a:

  • tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
  • e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
  • nonché alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;

La prima finestra di pensionamento utile si apre nel corrente mese di aprile. Possono accedere alla pensione chi ha maturato:

  • almeno 38 anni d’età;
  • e un minimo di 62 anni;

entro la data del 31 dicembre 2018.

Per chi ha maturato, o maturerà, i predetti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Restano esclusi dal sistema pensionistico “quota 100”:

  • il personale appartenente alle Forze armate;
  • il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
  • il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • ed il personale della Guardia di finanza.

Infine, si ricorda che il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 28 marzo 2019 - Decretone, via libera definitivo dal Senato – Bonaddio

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