Decreto PNRR e reclutamento del personale: sì ai contratti di somministrazione di lavoro
Pubblicato il 11 aprile 2023
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Le Pubbliche Amministrazioni titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altri soggetti attuatori nonché gli enti pubblici economici con personale addetto all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi UE potranno reclutare anche personale con contratto a scopo di somministrazione di lavoro per l'attuazione del PNRR. Lo dispone un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato che ha concluso, nella seduta del 5 aprile 2023, l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del terzo decreto PNRR-3.
L'Aula al Senato avvierà la discussione generale sul provvedimento, nel testo modificato dalla Commissione, il 12 aprile 2023.
Vediamo più nel dettaglio le novità in arrivo in merito al reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR, finalizzate a velocizzare i tempi di attuazione del Piano.
Decreto PNRR: misure di rafforzamento della PA
Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, più conosciuto come decreto PNRR-3, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Le disposizioni hanno come principali destinatarie le Amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L'articolo 8 del decreto-legge reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR e dei soggetti attuatori del Piano con disposizioni atte, in particolare, a:
- consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR prevedendo che la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato sia elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30% al 50%;
- assicurare la continuità dell’azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall’Unione europea e dei programmi operativi e complementari alle programmazioni comunitarie 2014- 2020 e 2021-2017. A tal fine si dispone che ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato (articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) non si applichi, fino al 31 dicembre 2026, la regola generale per cui il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie;
- per gli anni dal 2023 al 2026, garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.
Decreto PNRR e reclutamento del personale: cosa prevede il ddl di conversione
Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nel testo novellato dalla Commissione Bilancio del Senato, integra l'articolo 8 del decreto PNRR-3 premettendo, al comma 2, il nuovo comma 02.
La disposizione introdotta modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
Il citato articolo 1 oggetto di riforma individua le modalità di reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali da parte delle amministrazioni pubbliche per l'attuazione del PNRR.
In particolare, il vigente comma 2 dispone che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possano ricorrere a modalità speciali di selezione (indicate dal medesimo articolo 1) per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR.
Con la conversione in legge del terzo decreto PNRR la possibilità di ricorrere a tali modalità speciali di reclutamento si estende anche al personale impiegato con contratto a scopo di somministrazione di lavoro.
I contratti di lavoro a tempo determinato ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro e i contratti di collaborazione a professionisti ed esperti possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.
Tali contratti devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.
Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
Tutto quanto sopra detto si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.
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