Decreto Liquidità, ammortizzatori sociali estesi

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Decreto Liquidità, ammortizzatori sociali estesi

Si amplia la platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali (CIGO, assegno ordinario e CIGD) introdotti dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), in conseguenza del diffondersi del Coronavirus. Infatti, per effetto dell’art. 41 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”), i menzionati ammortizzatori sociali si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

La novità è stata recepita dall’INPS, con il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020.

Decreto Liquidità, novità in materia di lavoro

Il D.L. n. 23/2020, recante “Misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, all’art. 41 ha introdotto una novità in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare, per le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, sono riconoscibili - per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane - anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Ai fini della sussistenza di tale requisito resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

CIGO, assegno ordinario e CIGD. Domanda integrativa

Laddove le aziende abbiano già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione.

La predetta domanda deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dal 14 aprile 2020.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 7 aprile 2020 - CIGO, CIGS, FIS e Fondi in deroga. Semplificato il modello “IG Str Aut” – Bonaddio

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