Decreto-legge per emissione di strumenti finanziari in forma digitale
Pubblicato il 20 marzo 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Possibilità per le società, sia quotate che non quotate, di emettere azioni, obbligazioni e bond su un registro per la circolazione digitale in attuazione al Regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito o DLT pilot regime.
Il regolamento in parola consente lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza; ciò avviene creando un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT) per testare tali infrastrutture di mercato.
Il regime pilota permette a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali.
A tal fine è stato emesso il decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2023 – pubblicato nella G.U. n. 65 del 17 marzo – riguardante la disciplina in materia di emissione e circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT); la decretazione d’urgenza evita che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri.
Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali
L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da altri soggetti eventualmente individuati.
Agli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non si applicano gli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.
Il soggetto in favore del quale è stata effettuata la scritturazione nel registro ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della scritturazione, secondo la disciplina degli stessi.
Tali registri per la circolazione digitale dovranno assicurare l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli.
Inoltre, devono consentire, direttamente o indirettamente, di identificare in ogni momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione.
Semplificazioni per attività di tecno-finanza (FinTech)
Il Dl n. 25/2023, inoltre, prevede misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (Fintech), di cui al Dl n. 34/2019, con la quale è stato introdotto un regime semplificato e transitorio (c.d. regulatory sandbox) per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, al fine di consentire agli operatori fintech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, con un costante dialogo con le autorità di vigilanza.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: