Decreto Lavoro: le principali novità approvate in sede di conversione

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 15 maggio 2014, ha illustrato in una scheda di sintesi, le principali novità introdotte dal D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, così come convertito il 15 maggio 2014, in materia di:

- contratto a termine;

- contratto di apprendistato;

- semplificazioni per il DURC;

- contratti di solidarietà.

Per quanto concerne il contratto a tempo determinato si segnala che, tra le altre cose, risulta:

- la riduzione delle proroghe a 5 nell'ambito dei 36 mesi;

- specificato che il limite dei contratti stipulabili è in percentuale rispetto al numero dei lavoratori in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;

- ammessa la possibilità per i CCNL, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, di individuare limiti quantitativi diversi per il ricorso ai contratti in questione;

- prevista la non applicabilità del limite del 20% ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa;

- stabilita la possibilità che i contratti a termine che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possano avere durata pari a quella del progetto cui si riferiscono;

- fissata una sanzione amministrativa per le ipotesi di violazione del limite percentuale, pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca ad un solo lavoratore assunto in eccedenza del predetto limite (la sanzione passa al 50% da 2 lavoratori in poi);

- inserito il diritto di precedenza per le lavoratrici in maternità.

 Per il contratto di apprendistato:

- ritorna l’obbligo del PFI anche se in forma sintetica;

- l’obbligo di stabilizzazione è solo per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti;

- viene fissata al 20% la percentuale di “stabilizzazione”, fatta salva la possibilità per i contratti collettivi di individuare limiti diversi;

− torna la formazione pubblica per l’apprendistato professionalizzante ma le Regioni dovranno comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, le sedi e il calendario delle attività previste.
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