Decreto ingiuntivo. Ok alla cambiale in copia

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Con la sentenza n. 22531 del 28 ottobre 2011, la Cassazione ha sottolineato che, ai fini dell'emanazione di decreto ingiuntivo, è sufficiente che la cambiale su cui lo stesso si fondi come prova scritta venga prodotta in fotocopia.

Tuttavia, nell'eventuale giudizio di merito, è necessaria la produzione in originale del documento in quanto solo in questo modo il debitore, pagando, può essere tutelato dal pericolo che il titolo possa ulteriormente essere utilizzato. Tale onere potrà comunque essere assolto dal creditore sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado.
Anche in
  • Il Sole24Ore – Norme e Tributi – Le Massime, p. 10 - Basta la fotocopia della cambiale

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