Decreto ingiuntivo e giudice competente, conta la residenza effettiva del cliente

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In caso di controversie tra consumatore e professionista, l'articolo 33, comma 2 lettera u) del Codice del consumo deve essere interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che lo stesso aveva al momento della conclusione del contratto.

Inoltre, sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto, incide l'accertamento, devoluto al solo giudice di merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche della eventuale non coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 6333 del 30 marzo 2015, con la quale è stata confermata l'incompetenza del Tribunale di Arezzo a cui si era rivolto un avvocato al fine di ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti di un proprio cliente.

Rileva il luogo di dimora abituale

In particolare, il Tribunale adito aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio osservando che, soggiacendo il rapporto contrattuale dedotto a base della domanda al Codice del consumo, la nozione di residenza doveva essere intesa in senso non formale, cioè corrispondente alle risultanza dei registri anagrafici, bensì sostanziale, quale luogo di dimora abituale, in base all'articolo 43 del Codice civile.

E nel testo dell'ordinanza della Cassazione è stato evidenziato come il giudice di merito avesse correttamente rilevato, sulla base della sussistenza di elementi obiettivi - quali la risalente conoscenza dello stesso avvocato dell'abituale dimora del cliente in Milano, la numerosa corrispondenza reciprocamente inviata e ricevuta dalle parti, nonché il luogo di lavoro del cliente stesso, sito in Milano - che la residenza anagrafica non coincideva con quella effettiva, cioè con la dimora abituale, e che di conseguenza andava superata la presunzione semplice derivante dai dati anagrafici.
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