Decreto flussi 2019, ripartite le quote d’ingresso per lavoro subordinato e autonomo

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Decreto flussi 2019, ripartite le quote d’ingresso per lavoro subordinato e autonomo

Attribuite a livello territoriale le quote d’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro subordinato e autonomo, direttamente sul sistema informatizzato “SILEN”, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

Ne dà notizia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 9 del 16 aprile 2019. Nel documento di prassi si precisa che, in relazione ai decreti flussi per l'anno 2016 e 2017, le quote non impegnate dagli Uffici territoriali - entro il 31 maggio 2019 - saranno azzerate nel sistema informatizzato “SILEN”, d’intesa con il Ministero dell’Interno.

Decreto flussi 2019, quote d’ingresso

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2019, il Dpcm 12 marzo 2019 ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Quote d’ingresso per lavoro non stagionale

Nell’ambito della quota massima prevista dal predetto decreto, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità, così ripartita:

  • 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine;
  • 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

Quote d’ingresso per conversioni di permessi di soggiorno

I permessi di soggiorno possono essere convertiti per lavoro subordinato o autonomo. Rientrano nella prima fattispecie le conversioni di:

  • 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’UE.

È autorizzata invece la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

  • 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’UE.

Per le quote destinate alle conversioni (9.850 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, il Ministero del Lavoro procede a una provvisoria ripartizione territoriale di 2.000 quote, per consentire l’immediata operatività degli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Successivamente, sulla base delle effettive domande di conversione, saranno attribuite ulteriori quote.

Quote d’ingresso per lavoro stagionale

Per quanto riguarda le 18.000 unità destinate all’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, il Ministero del Lavoro effettua una prima ripartizione territoriale di 14.108 quote (di cui 700 unità per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato dalla Direzione dagli Uffici territoriali.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 10 aprile 2019 - Decreto flussi 2019, via libera alle istanze – Bonaddio

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