Decreto fiscale Rottamazione allungata

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Decreto fiscale Rottamazione allungata

Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato l'ok al testo del Ddl fiscale: lunedì approderà in Aula. Come detto ci sarà la voluntary bis.

Tra le semplificazioni la via Pec per la notifica degli avvisi fiscali a imprese e professionisti, oltre che ai contribuenti che ne facciano richiesta, per la notifica degli atti sulle operazioni catastali e relative sanzioni e per gli atti relativi alle accise.

Rottamazione delle cartelle

Incamera i ruoli in mano agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2016 e le ingiunzioni dei Comuni che non si affidano a Equitalia, ma quest'ultima possibilità resta facoltà degli enti.

Le rate massime sono cinque, con il 70% dell'importo da versare nel 2017 e il 30% entro il 2018 (prima rata luglio 2017, le altre due a settembre e novembre; le ultime saranno ad aprile e settembre 2018).

Il termine per presentare l’istanza di adesione o integrare quella già presentata slitta al 31 marzo 2017, l'Agenzia di riscossione dovrà rispondere entro 31 maggio 2017.

Equitalia ha reso disponibile una guida alla compilazione del modello diffuso.

I contribuenti con un piano di dilazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione potranno aderire alla rottamazione se sono trascorsi meno di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un accertamento esecutivo delle Entrate.

Per chi aderisce ci sarà la sospensione fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, degli obblighi di pagamento scaturiti da precedenti piani di dilazione e già in essere relativamente alle rate di queste dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Minimi

Le partite Iva che percepiscono ricavi superiori al tetto potranno mantenere il meccanismo sostitutivo pagando un'imposta del 27% sulla quota eccedente il limite. Sul restante, parte ordinaria, è applicabile il prelievo secco del 15%. Si potrà accedere alla misura per due volte, anche in anni non consecutivi.

Scadenze

La comunicazione dei dati delle fatture Iva resta trimestrale ma per il primo semestre la scadenza è entro il 25 luglio 2017 (30 novembre 2017, per il terzo trimestre 2017; 28 febbraio 2018, per il quarto trimestre 2017). La comunicazione dei dati delle liquidazioni vede lo slittamento della seconda data (31 maggio 2017; 16 settembre 2017; 30 novembre 2017; 28 febbraio 2018).

Il termine per versare Irpef e Irap è fissato al 30 giugno, resta al 16 giugno il versamento per le imposte locali.

Per le società di capitali l'Ires e l'Irap si verserà entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 giugno per l’esercizio coincidente con l’anno solare).

Si attuerà la sospensione estiva - dal 1° agosto al 4 settembre - dei termini per: l'invio di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dalle Entrate o da altri enti impositori e per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

Non vale la sospensione per relativamente alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva.

Il 730 può essere inviato direttamente dal contribuente entro il 23 luglio; mentre, per l'invio mediato Caf e professionisti abilitati potrano effettuare la presentzione entro il 23 luglio se entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.

Dal 2017 la certificazione andrà consegnata a pensionati e lavoratori entro il 31 marzo.

Sanzioni nuove comunicazioni trimestrali Iva

Stante che le sanzioni potranno essere ridotte della metà se la regolarizzazione della trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni avverrà entro 15 giorni:

  • per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si dovranno due euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
  • per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, si dovrà la sanzione da 500 a 2.000 euro.

Cedolare secca

Non scatterà la revoca dell’opzione per la cedolare secca con la mancata presentazione della comunicazione di proroga del contratto di locazione, a patto che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente (effettuando i versamenti e dichiarando i relativi redditi): si pagherà la sanzione ma non ci sarà la revoca.

Presunzione legale

Non sussiste più per i compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riferimento ai versamenti.

Per le imprese cambiano i parametri: scatta la presunzione legale quando ci sono prelievi o versamenti per importi superiori a mille euro giornalieri e a 5mila euro mensili.

Limiti di importo

Per i pagamenti superiori a mille euro si potrà utilizzare l’F24 cartaceo.

Per i rimborsi Iva è incrementato a 30mila euro il limite di importo che viene subordinato alla prestazione di una garanzia da parte del beneficiario.

Dipendenti Equitalia e Entrate

Per gli ex dipendenti di Equitalia che passeranno alla nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione non sarà necessario il concorso, è sufficiente una ricognizione delle competenze.

Per assicurare la continuità operativa degli uffici sono prorogate fino al 30 settembre 2017 le deleghe dei dirigenti dell’Agenzia delle entrate.

Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 10 novembre 2016 - Decreto fiscale Spesometro semestrale - G. Lupoi

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