Decreto fiscale è legge Rottamazione e voluntary bis
Pubblicato il 25 novembre 2016
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Il Decreto fiscale (decreto legge 193/2016), come uscito dall'approvazione della Camera, ha ottenuto la fiducia del Senato ed è legge.
Si rottama Equitalia, che diventa Agenzia delle entrate-Riscossione dell'Agenzia delle Entrate. Ne guadagna il rapporto con i contribuenti: il nuovo ente si conforma ai princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
Inoltre, anche i tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, potranno svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Rottamazione ruoli Equitalia e ingiunzioni Enti
L'addio ad Equitalia – definitivo a luglio 2017 - porta alla rottamazione delle cartelle esattoriali in affidamento all'agenzia di riscossione:
- i carichi interessati sono quelli affidati dal 2000 al 2016;
- il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 marzo 2017, con la risposta di Equitalia entro il 31 maggio 2017;
- le rate sono al massimo 5 (il 70% delle somme dovute andrà versato nel 2017; il 30% restante nel 2018);
- i Comuni che non si affidano ad Equitalia dovranno deliberare se intendono concedere la rottamazione delle ingiunzioni.
Voluntary bis
Riapre la voluntary disclosure e, per l'adesione, l'istanza dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2017, con possibilità di integrazione entro il 30 settembre 2017:
- chi ha aderito alla prima sanatoria può far emergere beni e capitali, ma anche contanti, collocati sul territorio nazionale e non dichiarati;
- è possibile presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale, anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali;
- non ci saranno sanzioni per chi ha violato le normative sul monitoraggio fiscale e non ha indicato i beni all’estero dopo aver aderito alla prima voluntary (potrà adempiere entro 60 giorni dalla conversione in legge);
- salvo prova contraria, i contanti e valori al portatore si presume derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse nel corso dell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.
Abolito lo spesometro annuale e gli studi di settore, ma aumentano le comunicazioni Iva
Se da un lato, dal 1° gennaio 2017, è abolito lo “spesometro”, dall'altro aumentano gli adempimenti Iva.
I professionisti contabili faranno sciopero. Il motivo sta nelle otto nuove comunicazioni: quattro per i dati delle fatture emesse e ricevute e quattro per i dati delle liquidazioni.
Per il primo anno di applicazione si prevede un invio semestrale da effettuare entro il 25 luglio 2017 e due trimestrali.
In sintesi si prevede quanto segue.
Per la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- i soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle scadenze 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio (per il 2017 le comunicazioni di febbraio e maggio saranno effettuate entro il 25 luglio 2017);
- l'adempimento non sussiste per i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva:
- i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate), il 31 maggio, il 16 settembre, il 30 novembre e l'ultimo giorno di febbraio;
- modalità e informazioni da trasmettere saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
- sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.
Il regime sanzionatorio è meno caro:
- per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute ci sarà una sanzione amministrativa di due euro per ogni fattura, con un massimo sanzionatorio di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- è possibile ridurre la sanzione a un euro per ciascuna fattura (con un massimo di 500 euro) nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto;
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione da 500 a 2.000 euro potrà essere ridotta della metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.
Il termine di presentazione della dichiarazione Iva dal 2018 (Iva dovuta per il 2017) è fissato al 30 aprile.
Quanto all'abolizione degli studi di settore: gli indici di compliance prenderanno il loro posto.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, un decreto del Mef individuerà indici sintetici di affidabilità fiscale a cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Adempimenti soppressi:
- comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
- limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, Dl 331/1993;
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list.
Integrativa a favore e ravvedimento
Il contribuente potrà presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ossia entro il termine per l’accertamento fiscale: il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Per la dichiarazione integrativa Iva, il credito d’imposta può essere chiesto a rimborso ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.
Novità della Legge sullo scomputo delle ritenute a titolo d’acconto per i lavoratori autonomi e per gli agenti e i rappresentanti di commercio: per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di scomputarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero da quella dovuta nel periodo in cui le ritenute sono state operate.
- eDotto.com - Edicola del 22 novembre 2016 - Decreto fiscale Rimborsi Iva e Sanatoria Casse - G. Lupoi
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