Decreto Dignità, vincoli sulla somministrazione a termine
Pubblicato il 16 luglio 2018
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità), entrato in vigore dal 14 luglio 2018, che, tra le altre questioni, pone una stretta alla somministrazione a termine.
Infatti, per la somministrazione a termine il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore diventa soggetto alla nuova disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed il diritto di precedenza.
Quindi, dal 14 luglio 2018 il contratto di somministrazione potrà durare, al massimo, ventiquattro mesi e se superiore ai dodici mesi necessiterà il rispetto delle causali giustificatrici di cui al comma 1, art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dal c.d. Decreto Dignità.
Inoltre, anche la somministrazione a termine potrà essere prorogata massimo quattro volte ed il termine di decadenza per impugnare il contratto è fissato in centottanta giorni.
- eDotto.com – Edicola del 13 luglio 2018 – Decreto dignità firmato. Stagionali, salta la causale – G. Lupoi
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