Fondo di solidarietà per gli addetti alla riscossione tributi: in GU il decreto di adeguamento

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Fondo di solidarietà per gli addetti alla riscossione tributi: in GU il decreto di adeguamento

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023, il decreto ministeriale 14 settembre 2023, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante l’adeguamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

Il Fondo è stato istituito presso l’INPS con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 95439 del 18 aprile 2016.

Finalità del Fondo

Il Fondo si impegna a garantire una tutela ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dal Capo II e III Titolo I, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Altresì, tutela i medesimi lavoratori attuando interventi che, nell’ambito di processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione, trasformazione di attività o di lavoro, favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Prestazioni del Fondo

 Il Fondo provvede a:

  • in via ordinaria a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea nonché al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
  • in via straordinaria all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata.

Modalità di finanziamento del Fondo

L’utilizzo delle somme del Fondo deve essere destinato al pagamento delle prestazioni attive alla data di entrata in vigore del decreto n. 95439/2016 fino alla loro scadenza.

Al fine di finanziare il Fondo, dovrà essere versata la seguente contribuzione:

  • un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo;
  • un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati;

Per la prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo straordinario, nei casi di erogazione di assegni straordinari per i soli lavoratori interessati.

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