Decreto Cura Italia, indennità agli autonomi
Pubblicato il 31 marzo 2020
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L’indennità per i lavoratori autonomi, pari a 600 euro per il mese di marzo, è richiedibile telematicamente sul portale INPS mediante il semplice possesso del PIN ordinario. In alternativa, possono essere utilizzati anche:
- il PIN dispositivo;
- lo SPID di livello 2 o superiore;
- la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- la Carta nazionale dei servizi (CNS).
È possibile ottenere l’indennità una tantum anche tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Le istruzioni amministrative sono state specificate dall’INPS, con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, specificando che il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato a breve.
Decreto Cura Italia, indennità una tantum
Il D.L. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) all’art. 27 e 28 ha previsto l’istituzione di un’indennità di 600 euro, per il solo mese di marzo, per far fronte alla contrazione dell’attività lavorativa subita da alcune categorie di lavoratori a causa del Coronavirus.
In particolare, possono richiedere l’indennità di 600 euro:
- i iberi professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.;
- i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO;
- i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori del settore agricolo;
- i lavoratori dello spettacolo.
Indennità una tantum, aspetti di incumulabilità
L’agevolazione economica, fa sapere l’INPS, è incompatibile con:
- il Reddito di Cittadinanza;
- le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa;
- l’Ape sociale;
- l’assegno ordinario di invalidità.
NASpI e DIS-COLL, prorogato il termine d’invio delle domande
Infine, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
- edotto.com – Edicola del 30 marzo 2020 - Coronavirus. Indennità autonomi e partite IVA con PIN semplificato – G. Lupoi
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