Decreto “Cura Italia”: slalom tra proroghe e sospensioni
Pubblicato il 26 marzo 2020
In questo articolo:
- Aspetti generali – sospensione di versamenti e adempimenti
- Differimento dei termini degli adempimenti tributari
- Soggetti con ricavi/compensi fino a 2 milioni di euro
- Niente ritenute sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni
- Sospensione versamenti cartelle di pagamento e avvisi
- Chiarimenti per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi
- Sospensione dei termini e accertamento con adesione
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Con la pubblicazione del decreto cd. “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020 in G.U. n.70 del 17 marzo 2020) sono entrate in vigore lo scorso 17 marzo importanti misure economiche dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Sul piano fiscale, le nuove misure disciplinano: la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, il differimento degli adempimenti tributari – “diversi” dai versamenti, dalle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale dell’Irpef – nonché la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Al riguardo, sono giunti diversi interventi di prassi che hanno, in parte, fatto chiarezza su alcuni aspetti dubbi di una norma costruita con molta fretta e, pertanto, lacunosa.
Aspetti generali – sospensione di versamenti e adempimenti
Se un pacchetto di misure economiche per arginare gli effetti dell’emergenza epidemiologica era necessario, sicuramente l’impostazione adottata avrà un forte impatto sui pagamenti del mese di giugno. Le norme degli articoli 60, 61, 62, 68 e 83 del D.L. n. 18/2020, infatti, abbracciano versamenti, adempimenti e pagamenti degli atti di riscossione, con un articolato sistema di proroghe e sospensioni che lascia spazio a non pochi dubbi interpretativi (che lentamente il Fisco sta cercando di colmare). Procediamo con ordine.
Il primo aspetto da tener presente riguarda la “sospensione” di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale. Nella prima fase della situazione di emergenza epidemiologica il Governo, con il D.L. n. 9/2020 (all’articolo 8) aveva previsto la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile del 2020:
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dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (di cui agli articoli 23, e 24 del DPR n. 600/1973) nonché dei compensi/altri redditi corrisposti dallo Stato (art. 29 del DPR. n. 600/1973), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
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dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail),
“limitatamente” alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Con il successivo decreto “Cura Italia” (articolo 61 del D.L. n.18/2020), intervenendo, tra gli altri, sulle disposizioni del precedente decreto, è stata estesa la “platea” dei soggetti destinatari della sospensione ed è stato eliminato il riferimento all’articolo 29 del DPR n. 600/1973, circoscrivendo la sospensione del versamento alle sole ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973.
Rientrano, così, nella sospensione dal 2 marzo al 30 aprile del 2020 anche i seguenti soggetti:
a) |
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; |
b) |
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; |
c) |
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; |
d) |
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; |
e) |
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; |
f) |
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; |
g) |
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; |
h) |
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; |
i) |
aziende termali di cui alla legge L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico; |
l) |
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; |
m) |
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; |
n) |
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; |
o) |
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; |
p) |
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; |
q) |
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; |
r) |
Onlus iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato e APS che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, co. 1 del D.Lgs.n.117/2017. |
Per tutti i suddetti soggetti (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, ecc..) è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:
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ai versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973);
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agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.
I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante “rateizzazione”, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.
Nella risoluzione n. 12/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti, “a titolo indicativo”, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del D.L. n. 18/2020. Con la successiva risoluzione n. 14/E/2020, ad “integrazione” del precedente documento di prassi, è stato fornito un ulteriore elenco di codici ATECO precisando cha trattasi di una elencazione “a valore indicativo e non esaustivo” dei soggetti a cui sono applicabili le suddette disposizioni.
Per quanto riguarda, invece, gli enti sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, ecc..) la sospensione arriva fino al 31 maggio 2020. Per questi, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo, anche in questo caso, al rimborso di quanto già versato.
Per tutti i soggetti indicati (comprese le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale/sede legale/sede operativa in Italia nonché gli enti sportivi) sono, inoltre, sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo (ad esempio il saldo Iva relativo al 2019 o il versamento dell’imposta del mese di febbraio). Anche questi versamenti (Iva) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere sempre dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, qualora si fosse già provveduto al versamento, non sarà possibile richiederne il rimborso.
Questa, in sintesi, la norma. E’ chiaro che alla luce dell’ultimo decreto del Governo che prevede la chiusura totale (o quasi) di tutte le attività produttive, ha decisamente poco senso una stratificazione per codici Ateco dei versamenti; sarebbe auspicabile, invece, una sospensione generalizzata di versamenti e adempimenti.
Differimento dei termini degli adempimenti tributari
Sospesi gli adempimenti tributari dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia (articolo 62 del D.L. 18/2020). Nello specifico, la sospensione riguarda tutti gli adempimenti tributari - “diversi” dai versamenti, dalle ritenute alla fonte nonché dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale dell’Irpef – che cadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Gli adempimenti “sospesi” dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Così, ad esempio, è differita al 30 giugno la presentazione del modello Iva e del modello Intrastat così come la presentazione del cd. esterometro relativo al primo trimestre. Tuttavia, l’espressione “adempimenti fiscali diversi dai versamenti” utilizzata nell’ambito della norma lascia molti interrogativi su quali possano essere gli adempimenti che ricadono nella sospensione. Un chiarimento al riguardo sarebbe necessario. Circa i modelli Intra la “conferma” della sospensione dei termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie è arrivata da un comunicato pubblicato il 20 marzo sul sito delle Dogane.
Va, inoltre, evidenziato che - secondo un recente documento del CNDCEC - sebbene il dettato normativo non vi faccia alcun esplicito riferimento, potrebbero ritenersi esclusi dalla sospensione in esame anche gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Questi ultimi non sembrano costituire esclusivamente “adempimenti tributari” nei confronti dell’Erario, ma anche “adempimenti commerciali” fra le parti di un rapporto negoziale. Unica eccezione alla sospensione riguarda i dati collegati alla precompilata. Resta fermo, infatti, quanto disposto dal D.L. n. 9/2020 per i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.
Soggetti con ricavi/compensi fino a 2 milioni di euro
Al comma 2 dell’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 è stata prevista la sospensione di alcune tipologie di versamenti “limitatamente” ai soggetti con un certo volume di ricavi/compensi. In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti da “autoliquidazione” che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo relativi a:
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ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973;
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trattenute per addizionale regionale e comunale Irpef, operate in qualità di sostituti d'imposta;
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Iva;
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contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail).
La sospensione dei versamenti dell'Iva si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, in quanto il 31 maggio case di domenica) o mediante “rateizzazione” (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. In questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni che per primi sono stati inclusi nella c.d. “zona rossa” (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), restano ferme le disposizioni del D.M. 24 febbraio 2020, che hanno previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e dagli atti previsti dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Anche i versamenti sospesi ai sensi del citato D.M. devono essere effettuati entro il termine del 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno) e con le stesse modalità (in un’unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo). Anche in questo caso, non è previsto il rimborso delle somme eventualmente già versate.
Niente ritenute sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni
Altra casistica su cui porre particolare attenzione è quella contemplata dell’articolo 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020. Questa norma dispone, per i lavori autonomi e gli agenti o rappresentanti di commercio:
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che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
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che hanno conseguito, per l’anno 2019, ricavi o compensi non superiori a euro 400.000,
la possibilità di “sospendere” l’applicazione della ritenuta d’acconto prevista dagli articoli 25 e 25-bis, DPR 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a “condizione” che nel mese di febbraio detti soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Tale eventualità riguarda “i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020”: considerato che il decreto è entrato in vigore il 17 marzo, detta “sospensione” dovrebbe essere limitata al periodo 17 marzo – 31 marzo 2020.
Coloro che intendono avvalersi di questa facoltà sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta, tenuto conto della disposizione normativa in esame. Così, nel caso in cui un professionista o un agente abbia già emesso fattura, per fruire dell’opzione in esame è tenuto ad inviare apposita comunicazione al cliente/casa mandante la quale appunto indicare che la fattura deve essere pagata senza applicazione della ritenuta; nel caso, invece, la fattura venga ora emessa, si ritiene possa bastare una “dicitura” nell’ambito della stessa fattura che indichi la temporanea sospensione dell’applicazione della ritenuta ed il relativo riferimento normativo (ad esempio: “Ai sensi dell’articolo 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020, il compenso non deve essere assoggettato a ritenuta di cui all’articolo 25 del DPR n. 600/1973, se percepito entro il 31 marzo 2020”).
Resta, così, in capo al lavoratore autonomo/agente l’obbligo di versamento delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta. Questi dovrà provvedervi:
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in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
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oppure, mediante rateizzazione (senza applicazione di sanzioni e interessi) fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (1° rata il 01.06.2020, in quanto il 30 maggio cade di sabato; 2° rata il 30.06.2020, ecc..)
Sospensione versamenti cartelle di pagamento e avvisi
Con riferimento alle “entrate tributarie e non tributarie”, l’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 sospende i termini dei versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020 “derivanti”:
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dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
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dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 29 del D.L. n. 78/2010 in materia di Iva, imposte sui redditi e Irap);
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dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30 del D.L. n. 78/2010);
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dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane;
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gli atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
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dagli avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, L. n. 160/2019.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in “unica soluzione” entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione); non è previsto alcun rimborso di quanto già versato. In mancanza di una espressa indicazione, pare ragionevole sostenere che chi ha in atto una rateazione dovrebbe versare al 30 giugno l’importo delle rate non versate che sono scadute nel periodo di sospensione.
Nessuna sospensione è, invece, prevista per gli atti “diversi” da quelli espressamente elencati.
Restano, al momento, fuori dalla sospensione le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72) o del controllo formale (ex art. 36-ter del DPR n. 600/73), ma anche gli avvisi di accertamento in tema di registro così come gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta. Per quanto riguarda gli “avvisi bonari” i pagamenti delle relative somme (anche rateali), dovranno essere eseguiti nei termini previsti.
E’ differito, invece, al 31 maggio il termine di versamento della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.
Aspetto che ha destato non pochi mal di pancia agli addetti ai lavori è l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 del DLgs.159/2015. Norma sconosciuta ai più ma che porta con sé rilevanti effetti. Il citato articolo 12 dispone, infatti, al comma 2 che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Conseguentemente, a fronte di una sospensione dall’8 marzo al 31 maggio per alcune tipologie di versamenti, l’Amministrazione finanziaria potrà avere più tempo ossia “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” per poter porre in essere la sua attività di accertamento. Dunque, il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a fine 2020 non decadrà il prossimo 31 dicembre, ma alla fine del 2022. Tale proroga riguarderà gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2015, le omesse dichiarazioni relative all’anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 2016. La proroga biennale dovrebbe operare anche per gli accertamenti in tema di fiscalità locale in scadenza a fine anno, trattandosi anche in questo caso di enti impositori. Sul punto, manca ad oggi una interpretazione univoca, la lettera della norma appare chiara nella sua posizione “pro-fisco” anche se lascia perplessi sull’applicabilità alla grave emergenza che stiamo vivendo. E’ auspicabile che in sede di conversione del decreto si provveda a modificare una norma davvero penalizzante per imprese e professionisti.
Si riportano, infine, alcune interessanti FAQ che è possibile reperire sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Alcune FAQ dell’Agenzia Entrate-riscossione |
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L’Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo - 31 maggio ? |
No, nel periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la Pec. |
Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla? |
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. |
Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento? |
Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020. |
Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione? |
Si. Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte. |
Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione? |
No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento). |
Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l’auto? |
Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche. |
Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo? |
Si. Durante il periodo di sospensione (8/3 - 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione. |
A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Devo pagarla? |
Si. il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione. |
Chiarimenti per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi
Con la circolare 5/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate fa un “distinguo” per quanto riguarda la sospensione degli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L. n. 78/2010). Trattasi di quegli avvisi di accertamento (contenti l'intimazione ad adempiere) per i quali il destinatario può decidere entro il termine di presentazione del ricorso (ossia entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto), se:
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effettuare il pagamento del dovuto prestando “acquiescenza”, usufruendo in tal modo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs. 218/1997 e rinunciando all’impugnazione;
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oppure, proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione “provvisoria”, in pendenza di giudizio.
Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all’agente della riscossione. Con l’articolo 83 del decreto “Cura Italia” è stata disposta la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
La sospensione del termine per proporre ricorso comporta anche lo stop del termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti in sede di acquiescenza nonché, in caso di impugnazione, di quelli a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.
In pratica, per gli avvisi di accertamento esecutivi con ricorso “pendente” alla data del 9 marzo, resta sospeso il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. Così, ad esempio, nel caso di atto notificato il 10 febbraio, il termine ordinario per proporre ricorso (60 giorni) resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile e termina il 18 maggio. Per gli avvisi notificati nell’intervallo temporale dalla sospensione, invece, l'inizio del decorso del termine per proporre ricorso, nonché il termine per il pagamento, è differito alla fine del periodo di sospensione; ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario per il ricorso e per il pagamento decorrono dal 16 aprile.
Alla luce delle considerazioni su esposte, l’Agenzia delle Entrate sostiene che, in generale, per i versamenti derivanti dai suddetti avvisi di accertamento sia da escludere l’applicazione della norma di cui all’articolo 68 del decreto in quanto la relativa sospensione riguarda i soli carichi affidati all'Agente della riscossione.
In particolare, il documento di prassi precisa che l’articolo 68 si riferisce alla sospensione dei termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’Agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della lett. b) dell’articolo 29, D.L.n. 78/2010.
A seguito dell’affidamento all’Agente della riscossione, infatti, non è immediatamente individuabile un termine di versamento cui applicare la sospensione recata dall’articolo 68. La citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78/2010 dispone che «decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione…», e che «…L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico» e che «L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione …».
Pertanto, considerato che, in generale, l’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione resta sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa in carico inviata dall’agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei “termini di versamento” di cui al citato articolo 68 si intende riferita anche alla rateazione dei ruoli ex articolo 19 del DPR n. 602/1973 originati da un accertamento esecutivo.
Una diversa lettura della norma che ricomprenda nella sospensione fino al 31 maggio 2020 di cui all’articolo 68 anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell’avviso di accertamento esecutivo – sottolinea l’Agenzia - sarebbe “incompatibile” con le disposizioni dell’ articolo 29 del D.L. n. 78/2010 che collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che ai sensi dell’articolo 83 è sospeso, invece, fino al 15 aprile.
Sospensione dei termini e accertamento con adesione
Con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente la sospensione dei termini sui procedimenti di accertamento con adesione. Il decreto “Cura Italia” – come ormai noto - ha introdotto, tra le varie misure di urgenza, la sospensione dei termini relativi le attività di controllo degli uffici (articolo 67 D.L. n. 18/2020) nonché la sospensione dei termini processuali (articolo 83 D.L. n. 18/2020). L’articolo 67 del D.L. n. 18/2020, in particolare, stabilisce che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini relativi “alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. L’articolo 83, comma 2 del decreto dispone, invece, la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 stabilendo che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. L’ interpretazione delle dette disposizioni aveva fatto sorgere dubbi sull’applicazione della sospensione dei termini ai procedimenti di accertamento di adesione in corso. Tuttavia, con il documento di prassi in esame è stato chiarito che il citato articolo 83 incide sul procedimento di accertamento con adesione. E’ applicabile, quindi, la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile in caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente. Conseguentemente, per gli avvisi notificati:
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prima del 9 marzo ed il cui termine di 60 giorni per l’impugnazione era ancora “pendente” a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo a decorrere dal 16 aprile;
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nel periodo 9 marzo -15 aprile, l’inizio del termine per ricorrere è differito al termine della sospensione.
L’Agenzia conferma, poi, che la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di adesione si “cumula” con la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto. Così, ad esempio, se un avviso di accertamento è stato notificato il 21 gennaio 2020 e l’istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:
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alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
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dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione, cui vanno sommati i “residui” 30 giorni risultanti dalla proposizione del ricorso;
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dal 9 marzo al 15 aprile è prevista la sospensione dei termini di cui all’articolo 83 del decreto;
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alla data del 9 marzo risultano decorsi solo 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio.
Resta, invece, fuori dalla sospensione il termine di 20 giorni (articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997) dalla redazione dell'atto entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione. La sospensione resta in piedi solo per i soggetti che, alla data del 21 febbraio, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nei comuni della cd. “zona rossa”; per questi, se il termine di versamento di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 scada tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, effettuano il relativo versamento entro il 30 aprile.
Prevista anche una procedura “on-line” per il contraddittorio. In un’ottica di “collaborazione e buona fede” tra fisco e contribuente, infatti, l’Amministrazione finanziaria prevede, laddove ci sia un condiviso interesse a svolgere il procedimento, l’eventualità di dar luogo alle procedure di gestione del procedimento di adesione mediante una modalità “a distanza”. A tal fine, si individuano alcuni step da seguire:
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Le suddette indicazioni - secondo l’Agenzia - sono “adattabili” all’ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente, ovvero di istanza di adesione presentata dal contribuente riferita ad un Pvc. Le medesime considerazioni si rendono applicabili in ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette. Più in generale, queste indicazioni possono essere adattate “caso per caso” ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente.
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