Decreto Cura Italia, istanze CIGO e assegno ordinario
Pubblicato il 24 marzo 2020
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La CIGO e l’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La decorrenza del termine di presentazione delle domande, invece, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020, coincide con quest’ultima data. Pertanto, il predetto periodo è “neutralizzato” ai predetti fini.
A confermarlo è l’INPS, con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, il quale riepiloga le nuove modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
CIGO e assegno ordinario, le novità del “Decreto Cura Italia”
Per venire incontro alle imprese che sono state costrette a sospendere temporaneamente l’attività produttiva, il “Decreto Cura Italia” ha introdotto le seguenti novità in tema di ammortizzatori sociali:
- le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- detto periodo di integrazione salariale non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- non è dovuto il contributo addizionale.
CIGO e assegno ordinario, modalità di presentazione delle domande
Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili sul sito INPS, nei “Servizi online” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Diversamente, per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere:
- selezionata la causale “COVID-19 nazionale”;
- allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.
- edotto.com – Edicola del 23 marzo 2020 - Decreto Cura Italia, vademecum INPS sugli ammortizzatori sociali – Bonaddio
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