Decreto crescita e internazionalizzazione

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Decreto crescita e internazionalizzazione

Più chiara la tassazione sulle attività internazionali

Il 22 settembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220, il Decreto Legislativo 147/2015 relativo delle “Disposizioni sulle misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre, si occupa dell'internazionalizzazione delle imprese, attività ormai vitale, operando le stesse in un contesto globalizzato, e dell'attrazione degli investimenti stranieri nel territorio nazionale. Il 6 agosto 2015 il Consiglio dei Ministri aveva dato il via allo schema di decreto legislativo in attuazione della delega fiscale (Legge 23/2014), con la quale si vuole puntare ad un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Il decreto sulla crescita e internazionalizzazione vuole favorire l'attività transnazionale delle aziende italiane, nonché l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia (1). Si vuole rendere l'Italia un paese maggiormente attrattivo e competitivo sia per le imprese italiane, che per quelle straniere che intendono operare in Italia. Questo ormai diventa un obiettivo prioritario non più rinviabile, in quanto i processi di globalizzazione danno luogo a significative trasformazioni nelle strutture produttive e nei mercati, determinando profondi e rapidi cambiamenti nella posizione competitiva di molti paesi europei.

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(1) Le disposizioni del decreto hanno anche lo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione Europea, tenendo altresì conto dei più recenti orientamenti emersi in sede Ocse e degli sviluppi della discussione a livello europeo sull’adozione di una base imponibile comune consolidata.

GLI INTERVENTI NORMATIVI

Gli interventi che sono stati individuati con il decreto sono svariati, e vanno dal concetto di stabile organizzazione, all'istanza di interpello sui nuovi investimenti, ai dividendi, ai costi black list, ecc. Le norme hanno riguardato una vasta gamma di temi che interessano le imprese estere che effettuano investimenti o esercitano attività in Italia, ma anche le imprese italiane con attività transazionale, nonché le imprese italiane con attività interna.

L'azione del legislatore si rivolge a diversi aspetti della fiscalità internazionale con lo scopo di:

  • creare maggiore certezza, eliminando alcune “falle” presenti nella normativa interna;
  • ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi;
  • adeguare la normativa interna alle più recenti pronunce della Corte di Giustizia;
  • eliminare alcune distorsioni del sistema vigente.

Molte delle disposizioni del Decreto 147/2015 entreranno in vigore e troveranno applicazione già dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (il 7 ottobre 2015) quindi dall’annualità 2015. Bisognerà quindi stare attenti alle operazioni già svolte quest'anno.

Dal 2016, invece, entreranno in vigore quelle sugli interessi passivi, sulle stabili organizzazioni, sulle spese di rappresentanza, l’opzione per gli utili e perdite all’estero.

ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Relativamente alla disciplina degli accordi preventivi tra imprese con attività internazionale, viene abrogato l'art. 8 del DL 269/2003 (Ruling internazionale) e sostituito con il nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973. Le disposizioni in materia di accordi preventivi vengono così ricondotte nella disciplina generale dell’attività di accertamento.

Tra le principali novità recate dall’articolo 31-ter, vi è l’estensione dell’ambito oggettivo della procedura di accordo preventivo.

Alla nuova procedura, infatti, si può accedere anche per la definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, nonché per l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa, o un ente residente, ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Inoltre, le imprese che aderiscono al nuovo regime dell’“adempimento collaborativo” hanno accesso alla nuova procedura di Ruling anche per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list.

UNA NUOVA TIPOLOGIA DI INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

Le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia, di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro, e con ricadute occupazionali significative e durature, in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, possono presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello (2) in relazione al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

Possono formare oggetto dell'istanza anche:

  • la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione;
  • la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

La risposta dell'Agenzia - scritta e motivata - è resa entro centoventi giorni, prorogabili (e nel caso sia necessario, acquisire ulteriori informazioni, entro ulteriori novanta giorni che decorrono dalla data di acquisizione di dette ulteriori informazioni), ed è basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata.

L'Agenzia se necessario, può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, con lo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Se la risposta non perviene al contribuente entro i predetti termini, è da intendere che l'Amministrazione Finanziaria concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Nota bene – Le disposizioni sugli accordi preventivi per le imprese e il nuovo interpello per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia per almeno 30 milioni di euro, avranno una decorrenza che sarà fissata, rispettivamente, da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e da un decreto del MEF (Ministero Economia e Finanze).

L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto non sarà uniforme, in quanto molte di queste saranno operative già dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2015). Vediamo quali sono.

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(2) Un decreto del Mef, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 147/2015, dovrà individuare le modalità applicative dell'interpello. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà individuato l'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

MODIFICHE AL REGIME DEI DIVIDENDI

Il decreto modifica la disciplina del regime fiscale relativo alla percezione da parte dei soci residenti in Italia di dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

I dividendi provenienti (anche indirettamente) da paesi black list sono assoggettati a tassazione in capo al socio residente (persona fisica o giuridica) per l’intero importo. Con le nuove disposizioni, il meccanismo dell'integrale imponibilità viene limitato ai soli casi di:

  • partecipazione diretta in una società black listed o;
  • nei casi di partecipazione indiretta, all’ipotesi in cui il socio residente detenga una partecipazione di controllo in una società intermedia non black list (italiana o estera), che consegue a sua volta utili da partecipate, anche non di controllo, in Stati black list.

Viene inoltre riconosciuto al socio di controllo residente (ovvero alle sue controllate residenti) un credito per le imposte assolte dal soggetto partecipato estero nello Stato o territorio di localizzazione. Il riconoscimento del credito d’imposta è tuttavia subordinato alla dimostrazione che la società non residente, da cui provengono i dividendi, svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato di residenza (3).

Nota bene - Il credito spetta al socio pro-quota, ossia in proporzione alla sua quota di partecipazione e al periodo di detenzione.

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(3) Per poter disapplicare la norma che prevede l’imposizione integrale, il soggetto residente deve comunque dimostrare, anche mediante la presentazione di apposito interpello, che dal possesso delle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. E' prevista, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata esposizione nella dichiarazione dei redditi di proventi relativi a partecipazioni black listed.

MODIFICA DELLA DISCIPLINA BLACK LIST

Relativamente ai costi black list, viene modificata in più punti la vigente disciplina (contenuta nell’articolo 110 del Tuir). Si introduce in particolare la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La deduzione è consentita entro il limite del valore normale (determinato ex articolo 9 del Tuir) dei beni e dei servizi acquistati in base a operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Viene inoltre eliminata la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi alla circostanza che l’impresa estera svolgesse prevalentemente un’attività commerciale effettiva.

È stata anche introdotta una norma per precisare che la disciplina contenuta nel comma 7 dell’articolo 110 del Tuir non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato. In altri termini, le disposizioni previste per le ipotesi di transfer pricing estero non possono essere estese alle transazioni intercorse tra soggetti residenti facenti parte dello stesso gruppo.

IL CONSOLIDATO NAZIONALE

Anche il consolidato nazionale (articoli 117 e seguenti del Tuir) è stato oggetto di modifiche, per adeguare la normativa interna alle sentenze della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 n. C-39/13, C- 40/13 e C-41/13. Sono state così introdotte una serie di novità che hanno esteso l’ambito di applicazione del consolidato, con particolare riferimento alle società non residenti. La norma prevedeva che l’opzione per tale regime di tassazione fosse consentito, oltre che alle società residenti, alle società non residenti solo in qualità di controllanti e a condizione che fossero residenti in Paesi con i quali fosse in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e che esercitassero attività d’impresa in Italia mediante una stabile organizzazione, il cui patrimonio comprendesse la partecipazione in ciascuna società controllata.

Con il decreto viene eliminato tale vincolo e viene consentito alle società “sorelle”, sia residenti in Italia, sia stabili organizzazioni in Italia di società residenti in Stati appartenenti all’Ue, ovvero in Stati See con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata a esercitare l’opzione, che assume il ruolo di consolidante. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà stabilire i contenuti e le modalità per la designazione della controllata.

DISCIPLINA DELLE CONTROLLATE E DELLE COLLEGATE ESTERE (Interpello non più obbligatorio)

Il decreto modifica la normativa vigente in materia di società collegate estere, di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir. In particolare, con la modifica dell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 167, è eliminato l’obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina Cfc (Controlled Foreing Companies) in caso di partecipazioni in imprese estere controllate. Tale obbligo è sostituito dalla facoltà per il socio di controllo residente di presentare un “interpello preventivo” per ottenere il parere dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla disapplicazione della disciplina Cfc (4). Il socio residente controllante, fatti salvi i casi di applicazione della disciplina Cfc o della sua disapplicazione a seguito di interpello favorevole, deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere.

L’omessa segnalazione in dichiarazione del possesso di partecipazioni di controllo rientranti nell’ambito applicativo della disciplina Cfc, non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza delle esimenti (5). Viene abolito il regime di tassazione per trasparenza delle società collegate di black list, di cui all’articolo 168 del Tuir. Da questa abrogazione ne consegue l'imputazione del reddito per trasparenza solo in presenza di un rapporto di controllo.

Le nuove disposizioni in materia Cfc si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; di conseguenza già dal 2015 bisognerà tener conto delle nuove regole Cfc.

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(4) La Cfc è la disciplina tributaria che prevede l'imputazione per trasparenza in capo ad un soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate estere.

(5) Tale omissione comporta l’irrogazione della sanzione prevista nel nuovo comma 3-quater dell’articolo 8 del Dlgs 471/1997.

INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI

Sono introdotte alcune modifiche alla vigente normativa relativamente alla individuazione dei “paradisi fiscali”. Viene abrogato l’articolo 168-bis del Tuir, che dispone l’emanazione di due white list:

  • la prima che individua i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  • la seconda che tiene conto, oltre che del livello dello scambio informativo, anche dell’effettiva tassazione estera.

La nuova disciplina conferisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di individuare, con uno o più decreti, l’elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Le disposizioni di coordinamento introdotte sono tese a chiarire che il riferimento ai “regimi fiscali privilegiati”, contenuto in norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è da intendersi effettuato a Stati o territori individuati in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del Tuir.

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

In merito al trasferimento intracomunitario di sede all’estero, vengono modificati gli articoli 166 e 179 del Tuir. Le novità interessano, in particolare, il regime opzionale della sospensione della “exit tax”. Viene previsto che la sospensione possa operare anche in caso di trasferimento, effettuato da un’impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati a una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, verso altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo. Inoltre, il regime della sospensione viene esteso anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti).

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ITALIA

Il decreto colma il vuoto normativo in merito al trasferimento della sede sociale in Italia, e in particolare viene introdotto nel Tuir il nuovo articolo 166-bis (6), rubricato “Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato”, che disciplina il regime delle attività e passività di imprese commerciali che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, diversificandone la disciplina in base al territorio di provenienza. Per le imprese provenienti da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, si assume quale valore fiscale il valore normale delle attività e passività (anche in assenza dell’applicazione di una exit tax da parte dello Stato di provenienza).

Per le imprese provenienti, invece, da Stati o territori per i quali non vi è un adeguato scambio informativo, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale (7), così come determinato in esito a un accordo preventivo concluso ai sensi del nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973 (“Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”). In mancanza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto:

  • per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale;
  • per le passività, in misura pari al maggiore tra questi parametri.

Per la determinazione del valore normale (8) si applica l’articolo 9 del Tuir.

Le disposizioni, per espressa previsione, sono applicabili ai trasferimenti intervenuti dal 2015.

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(6) Vengono individuati criteri differenziati in funzione dello stato di origine in particolare del riconoscimento in “entrata” del valore normale per tutti i beni del soggetto trasferitosi in Italia, a meno della provenienza da uno Stato Black List.

(7) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

(8) Per valore normale, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI

Anche il regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti viene modificato con le novità apportate agli articoli 88, 94 e 101 del Tuir, allo scopo di prendere in considerazione anche gli accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri, che siano analoghi a quelli disciplinati dalla normativa interna (dalla legge fallimentare) in materia di sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali.

Vengono principalmente definiti nuovi criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili, stabilendo che la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva per la sola parte che eccede il relativo valore fiscale.

Inoltre, fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, vengono equiparate a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Sono introdotte ulteriori ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti; sono deducibili le perdite su crediti risultanti da un piano di rientro dai debiti, ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene introdotta anche una specifica disciplina per i crediti di modesta entità, e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato dì risanamento. Infine, si stabilisce che la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

CREDITO D’IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

Viene modificato il regime del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (articolo 165 del Tuir), per estendere a tutti i contribuenti le disposizioni attualmente riservate ai redditi d’impresa prodotti all’estero tramite una stabile organizzazione. E' esteso a tutti i contribuenti il regime di detraibilità per competenza, consentendo la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.

Viene inoltre esteso a tutti i contribuenti il regime di riporto avanti e indietro delle eccedenze dei crediti di imposta.

Infine, viene introdotta una disposizione interpretativa in forza della quale si stabilisce che l’articolo 165, comma 1, trova applicazione sia per le imposte coperte da convenzione contro le doppie imposizioni, sia per ogni altra imposta o tributo estero sul reddito. In caso di incertezza sulla natura del tributo non oggetto di convenzione, il contribuente può presentare istanza di interpello all’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della legge 212/2000.

REGIME SPECIALE PER LAVORATORI CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA

Viene introdotta una disposizione fiscale avente carattere temporaneo, in base alla quale il reddito prodotto in Italia da lavoratori dipendenti, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, concorre a formare il reddito complessivo soltanto per il 70% del suo ammontare. Si vuole favorire e incentivare l’attrazione in Italia di capitale umano altamente qualificato. A tal fine, è richiesto il ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  • i lavoratori devono possedere un'alta qualificazione o specializzazione, e devono essere in possesso del titolo di laurea

Nota bene - Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza, e per i quattro periodi successivi.

Come già detto, alcune delle disposizioni del decreto entreranno in vigore immediatamente, altre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto; dunque dal 2016, vediamo quali sono.

INTERESSI PASSIVI

Il decreto ha modificato le disposizioni relativamente al trattamento degli interessi passivi ai fini del calcolo del reddito d'impresa. Sul regime di deducibilità degli interessi passivi, nel calcolo del ROL (risultato operativo lordo) sono inclusi anche i dividendi incassati provenienti dalle società controllate estere. É abrogata la norma che consente di calcolare il limite di deduzione degli interessi passivi includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società.

Viene modificata la disciplina della deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca in favore delle società che svolgono attività immobiliare, specificando che tale normativa si applica alle società che svolgono effettivamente e prevalentemente attività immobiliare ovvero il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentanti per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende, il cui valore corrispettivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Infine, viene abrogata la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in paesi non white list.

STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Vengono introdotte alcune nuove regole per la determinazione del reddito derivante da attività esercitate in Italia mediante stabile organizzazione, in linea con le indicazioni e gli orientamenti elaborati dall’Ocse.

Il nuovo articolo 151 del Tuir, per le società e gli enti commerciali non residenti, prevede, ai fini Ires, la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del Tuir, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali viene dettata una disciplina specifica (articolo 152 del Tuir).

La nuova normativa semplifica gli adempimenti a carico delle società e degli enti non residenti che, a regime, saranno tenuti a presentare un’unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato. In base al nuovo articolo 152, il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti è determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti Ires.

DEDUZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

La normativa in materia di spese di rappresentanza viene parzialmente rinnovata con le modifiche all’articolo 108 (comma 2, secondo periodo). Le spese di rappresentanza saranno deducibili nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, secondo percentuali differenti in ragione degli scaglioni (definiti dal comma 1 dell’articolo 108) di ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Le percentuali di deduzione saranno pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
     

ESENZIONE DI UTILI E PERDITE

Il decreto inserisce nel Tuir il nuovo articolo 168-ter, in base al quale si consente ad un’impresa residente in Italia di esercitare l’opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nel momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta. Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, l’opzione si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni localizzate in detti territori, purché ricorrano le esimenti previste dalla legge. Il contribuente ha la possibilità di presentare interpello all’Agenzia delle Entrate relativamente all’esistenza di una sua stabile organizzazione estera.

 

Quadro Normativo

- D.lgs n. 147 del 14 settembre 2015

- Legge n. 23 dell'11 marzo 2014 (Legge delega)

- DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR)

- DPR n. 600 del 29 settembre 1973

- D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (Ruling internazionale)

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