Decreto Caivano in Gazzetta: lotta a criminalità minorile e baby gang

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Decreto Caivano in Gazzetta: lotta a criminalità minorile e baby gang

E' approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023 il Decreto legge n. 123/2023, cosiddetto Decreto Caivano, contenente misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile

Il via libera al provvedimento è stato dato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 settembre 2023, nel corso della quale è stato approvato anche un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, contenente novità anche riguardo alla programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Il Decreto Caivano interviene su due fronti:

  • da una parte, introduce misure volte al risanamento e alla riqualificazione del territorio del Comune di Caivano;
  • dall'altra, reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile. 

Contrasto alla criminalità minorile

Su tale secondo fronte, le principali previsioni si sostanziano in misure di contrasto dei reati commessi dai minori, nell'inasprimento delle pene in caso di possesso di armi e droga, nell'estensione del Daspo urbano e del divieto d’accesso, nell'introduzione anche di sanzioni in capo ai genitori.

Custodia cautelare e percorso di rieducazione  

Le novità, con l’obiettivo di sanzionare e dissuadere dal tenere comportamenti contrari alla legge, introducono anche la possibilità di applicare misure cautelari ai minori di 18 anni oltre a specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose.

Come infatti indicato dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa del Cdm di fine seduta, il Governo ha cercato di "coniugare la necessità di repressione della delinquenza minorile con la necessità di consentire ai minori che hanno commesso crimini di poter trovare un percorso non solo punitivo ma rieducativo”.

La custodia cautelare, così, potrà essere applicata al soggetto minore che, in veste di imputato, si sia dato alla fuga o qualora sussista il concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

La misura è bilanciata dalla previsione del percorso rieducativo del minore: nei reati con pena detentiva non superiore a 5 anni o con pena pecuniaria, il Pm notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo.

Tra le altre novità:

  • è ridotta, da 5 a 3 anni, la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza;
  • si abbassa, da 5 a 4 anni, la soglia di applicabilità, ai maggiori di 14 anni, delle misure diverse dalla custodia cautelare;
  • si abbassa, da 9 a 6 anni, la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
  • si estende l'applicazione di fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, anche per le ipotesi di furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti.

Daspo urbano e divieto di accesso

Ulteriori misure si sostanziano:

  • nell'estensione dell'applicabilità, ai maggiori di 14 anni, del daspo urbano, vale a dire del divieto di accesso a particolari aree della città;
  • nell'applicazione del divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, esteso a scuole, università ed aree limitrofe, anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio;
  • nell'ampliamento della possibilità, per il Questore, di disporre altre misure accessorie come l'obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia o di rientrare alla dimora e il divieto di allontanarsi dal comune.

E' estesa, a seguire, anche l'applicazione del divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento, cosiddetto “daspo Willy" che potrà essere disposto anche:

  • nei confronti dei soggetti denunciati per reati di porto di arma impropria, di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale;
  • nei confronti delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. 

In proposito, è disposto anche l'aumento della durata della misura e l'inasprimento delle pene per chi infrange tali divieti.

Reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti commessi da minori

Il decreto introduce anche una stretta sui minori nelle ipotesi di possesso di armi e droga.

Nel dettaglio:

  • rispetto al reato di porto d’armi, si prevede l'estensione della facoltà di arresto in flagranza e l'inasprimento, fino al raddoppio, delle relative sanzioni;
  • per il reato di spaccio di stupefacenti, è disposto l'aumento della pena prevista nei casi di lieve entità (si passa da un massimo di 4 a un massimo di 5 anni).

Repressione del fenomeno delle baby-gang

Tra le altre misure, il decreto interviene sul fenomeno delle cosiddette baby gang, disponendo, in proposito, l'estensione dell'applicazione della misura dell’avviso orale anche ai minorenni a partire dai 14 anni.

Si tratta della misura di prevenzione personale, attualmente prevista per i maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati.

E' quindi disposto che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi laddove il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

Anche al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, viene applicata la sanzione penale prevista per i maggiorenni.

Si introduce, di seguito, una misura di ammonimento, analoga a quella previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare le condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

L'ammonimento è previsto anche per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Elusione scolastica: genitori in carcere se non mandano i figli a scuola

Si segnalano, per finire, alcune previsioni introduttive di specifiche sanzioni per i genitori.

Si prevede così:

  • che laddove il minore venga condannato per associazione mafiosa o associazione finalizzata al traffico di droga, il Pm potrà chiedere al Tribunale civile la revoca della potestà genitoriale;
  • che, in caso di ammonimento del minore tra 12 e 14 anni, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a mille euro, salvo che il genitori provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso;
  • l'introduzione di una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione dell’adempimento dell’obbligo scolastico, con contestuale perdita del diritto di percepire l’assegno di inclusione.

Rispetto a tale nuova fattispecie si dispone, nel dettaglio:

  • nell’ipotesi di dispersione assoluta (quando ossia il minore non è stato mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), l'applicazione della pena fino a due anni di reclusione;
  • nel caso di abbandono scolastico (quando il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), l'applicazione di una pena fino ad un anno di reclusione.

Il Decreto legge n. 123/2023, per espressa previsione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 16 settembre 2023.

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