Dl Bollette: nuova causa di non punibilità per reati tributari, processi sospesi
Pubblicato il 31 marzo 2023
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I reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di omesso versamento di IVA e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono interamente versate dal contribuente secondo le modalità e nei termini specificamente prescritti.
Questo, a patto che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Reati tributari non punibili in caso di definizione col Fisco
Lo prevede il nuovo Decreto legge n. 34/2023 (Decreto "bollette") - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023, ed in vigore da oggi - introduttivo, tra le varie misure, di una nuova causa speciale di non punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del Decreto legislativo n. 74/2000.
E' l'articolo 23 del provvedimento a disciplinare la nuova ipotesi di non punibilità, applicabile ai reati indicati quando, si ribadisce:
- le relative violazioni sono correttamente definite;
- le somme dovute sono integralmente versate dal contribuente secondo le modalità prescritte.
Causa di non punibilità dei reati tributari, come si procede
Nei casi indicati, il contribuente dovrà:
- dare immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria procedente, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata;
- informare l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando gli estremi del relativo procedimento penale.
A questo punto, il processo di merito viene sospeso.
Si prevede, in particolare, che la sospensione decorra a partire dalla ricezione delle comunicazioni sopra menzionate, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero, nel caso opposto, della mancata definizione della procedura o della decadenza dal beneficio della rateazione.
Durante il periodo della sospensione, è comunque possibile l'assunzione delle prove, nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale, ossia nelle ipotesi in cui è ammesso l'incidente probatorio.
Contrasto ad episodi di violenza nei confronti del personale sanitario
Ulteriore novità di interesse "penale" introdotta dal Decreto legge in esame è disciplinata dall'art. 16 del provvedimento, recante "Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario".
Si tratta di un intervento di modifica dell'articolo 583-quater del Codice penale, attualmente rubricato "Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali".
Il ritocco si sostanzia, in primo luogo, nella soppressione delle parole "gravi o gravissime" della rubrica.
A seguire, si ha la sostituzione del comma 2 dell'articolo citato, attraverso la previsione secondo cui, nei casi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria si applica la reclusione da 2 a 5 anni; nei casi di lesioni personali gravi o gravissime, invece, si applicano le pene già previste al precedente comma 1 per le ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
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