Stretta su appalti in agricoltura: banca dati, attestazione di conformità e sanzioni
Pubblicato il 05 luglio 2024
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Nella seduta del 4 luglio 2024 il decreto Agricoltura ha incassato il primo via libera in Aula, al Senato.
Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale passa ora all'esame della Camera.
Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il testo licenziato dal Senato è stato novellato in sede referente.
Per restare in ambito lavoristico, le novità mirano principalmente a rafforzare le misure di contrasto alle forme di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cd. caporalato, particolarmente pervasivo nel settore dell’agricoltura.
Si pensi solo che, nel corso del servizio di vigilanza straordinaria svolto nel settore agricolo nella giornata del 3 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro hanno rilevato che, su 310 aziende agricole controllate, 206 sono risultate irregolari (66,45%).
Dei 2.051 lavoratori controllati, inoltre, 616 lavoratori sono risultati irregolari (30,03%) e 216 di questi sono risultati completamente in nero (10,53%).
Dati preoccupanti che evidenziano, solo in parte, la dimensione del fenomeno del caporalato dilagante, contro il quale il legislatore, con il decreto Agricoltura, “affila le armi” incrementando il personale ispettivo, potenziando controlli e strumenti di controllo, istituendo il nuovo Sistema informativo per la lotta al caporalato.
Ma non solo.
Il disegno di legge di conversione del decreto Agricoltura, prevede l’istituzione, presso l’INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura. Di cosa si tratta?
Nasce la Banca dati degli appalti in agricoltura
L’articolo 2-quinquies, aggiunto in sede di conversione al testo del decreto Agricoltura, con la finalità di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, istituisce, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura.
Appalti in agricoltura: imprese da iscrivere alla Banca dati
Alla Banca dati degli appalti in agricoltura si iscrivono, in forma singola o associata, le imprese che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un’impresa agricola e che rientrino in alcune tipologie rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92.
Tali imprese sono:
- imprese non agricole, singole ed associate, con riferimento ai propri lavoratori eventualmente addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, con riferimento ai propri lavoratori eventualmente addetti a tali attività
Appalti in agricoltura: attestazione di conformità dell’INPS
L’INPS rilascia un’attestazione di conformità del soggetto appaltatore in possesso dei requisiti da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi.
Tale decreto individuerà:
- i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale;
- all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto;
- la documentazione per la verifica del loro possesso;
- le informazioni relative alle imprese già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici;
- le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione;
- i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto.
Le imprese sono tenute a rilasciare al committente la polizza fideiussoria assicurativa alla stipula del contratto di appalto.
Appalto nel settore agricolo con appaltatore privo di attestazione di conformità
La stipulazione o l’esecuzione di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo dell’attestazione di conformità dell’INPS comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro, non diffidabile.
La medesima sanzione si applica nel caso di contratto di appalto nel settore agricolo concluso senza la stipulazione della fideiussoria assicurativa.
La sanzione pecuniaria è a carico del committente e dell'appaltatore.
Infine, l’applicazione della sanzione determina l’esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito.
Appalto pubblici esclusi e criticità
L’articolo 2-quinquies, aggiunto in sede di conversione al testo del decreto Agricoltura, si applica agli appalti di opere o di servizi privati, restando invece esclusi dal suo ambito di applicazione i contratti di appalto rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.
Venendo alle criticità della disciplina, come rivelato nel dossier parlamentare, la normativa non è chiara su un punto.
La banca dati sembra riguardare la qualificazione degli appaltatori interessati e non anche i singoli contratti di appalto, sul quale è opportuno un chiarimento.
Occorrerebbe infine valutare, evidenzia lo stesso dossier parlamentare, “la congruità del riferimento temporale alla notifica dell’illecito, considerato che essa può essere antecedente rispetto all’irrogazione (della sanzione), la quale costituisce, testualmente, la causa ostativa dell’iscrizione o della permanenza nella Rete per un anno”.
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