Decreto Agosto. Sì ai licenziamenti per fallimento

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Decreto Agosto. Sì ai licenziamenti per fallimento

Con l'entrata in vigore del Decreto Agosto inizia un nuovo capitolo riguardante il blocco dei licenziamenti fissato, dal 17 marzo scorso, per far fronte all'emergenza Covid-19.

Decreto Agosto. Licenziamento ammesso in alcuni casi

Dunque, al posto del blocco totale dei licenziamenti, l'articolo 14 del DL n. 104/2020 - Decreto Agosto – si fa strada una proroga flessibile.

Permane l'impossibilità di recedere dal contratto di lavoro, da parte dei datori, per il periodo in cui si fruisce della cassa integrazione o dell’esonero del versamento dei contributi stabiliti dal decreto stesso. In definitiva il blocco dei licenziamenti si estende a tutte le 18 settimane di cassa integrazione ulteriori fissate dalla nuova normativa.

Si introducono, però, 3 ipotesi in cui il blocco viene escluso:

  • quando il licenziamento deriva dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, come conseguenza della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano dar luogo ad un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
  • in presenza di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono (e che beneficeranno della Naspi);
  • nei casi in cui il licenziamento è intimato a causa del fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Se è disposto l’esercizio provvisorio per uno specifico ramo dell’azienda, è escluso dal divieto il licenziamento riguardante i settori non compresi nello stesso.

Questo quanto previsto dal Decreto Agosto; ma alcuni studiosi sostengono che l'ipotesi di blocco sia escludibile in altri casi.

Tra questi, si ritiene sia possibile licenziare al termine della fruizione della cassa integrazione, vale a dire quando l’impresa ha esaurito tutte le 18 settimane.

Altri sostengono che il divieto di licenziamento non si applichi qualora l’azienda non possa ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, in quanto ha modificato in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa chiudendo, ad esempio, un ufficio o un reparto.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 17 agosto 2020 - Decreto Agosto: Cig, licenziamenti e sgravi contributivi – Pichirallo

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