Decontribuzione Sud PMI. Punto di forza? La cumulabilità
Pubblicato il 10 aprile 2025
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Nella rosa dei nuovi incentivi contributivi all’assunzione, Decontribuzione Sud PMI è l’unica agevolazione, allo stato, operativa.
Decontribuzione Sud PMI è prevista dalla legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 406–412), a cui l'INPS ha conferito esecutività con le istruzioni della circolare n. 32 del 30 gennaio 2025.
Lo sgravio è parziale ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e fatti salvi espresso divieti di cumulo.
L’INPS ha spiegato come cumulare Decontribuzione Sud PMI con gli altri incentivi, ma quali sono i benefici reali per l’azienda? Spieghiamolo con qualche esempio.
Decontribuzione Sud PMI: come funziona
La Decontribuzione Sud PMI è una misura agevolativa pensata per incentivare l’occupazione stabile nelle regioni del Mezzogiorno, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La misura prevede, per gli anni dal 2025 al 2029, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali che possono essere effettivamente oggetto di sgravio e a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL).
L'agevolazione è applicabile a micro, piccole e medie imprese (PMI), inclusi studi professionali e imprese del settore bancario e assicurativo, con non più di 250 dipendenti e con fatturato e/o bilancio nei limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014. Restano escluse le imprese agricole, domestiche, enti pubblici economici e altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati.
L’esonero è concesso solo per i lavoratori a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato) assunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente (es. entro il 31 dicembre 2024 per il 2025), il cui luogo di lavoro sia situato in una delle regioni ammesse. È applicabile anche nei casi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato entro la stessa data e nei casi di cessione del contratto di lavoro o trasferimento del lavoratore, purché la sede di lavoro rimanga nel territorio agevolato.
Misura e massimale di agevolazione variano in base all’anno di fruizione. Ecco quali sono:
Anno |
Misura esonero |
Massimale mensile |
2025 Assunzioni al 2024 |
25% |
145 euro |
2026 Assunzioni al 2025 |
20% |
125 euro |
2027 Assunzioni al 2026 |
20% |
125 euro |
2028 Assunzioni al 2027 |
20% |
100 euro |
2029 Assunzioni al 2028 |
15% |
75 euro |
Il massimale si applica per intero, anche in caso di rapporti part-time o cessazioni in corso di mese.
La durata dell’agevolazione è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a 12 mensilità.
Decontribuzione Sud PMI in UniEmens
La fruizione dell’esonero avviene tramite il flusso UniEmens ed è possibile a partire dal mese di febbraio 2025. Per esporre correttamente l’agevolazione nella sezione <PosContributiva>, in <DenunciaIndividuale>/<DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib> devono essere valorizzati:
- <CodiceCausale> = “DPMI”
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> = data assunzione/trasformazione (formato AAAA-MM-GG).
- <AnnoMeseRif> = anno e mese del conguaglio.
- <BaseRif> = imponibile mensile per arretrati (da usare solo se diverso dal periodo di competenza).
- <ImportoAnnoMeseRif> = importo conguagliato.
Questi dati saranno poi riportati nel DM2013 “virtuale” con Codice “L588”: conguaglio dell’esonero.
Gli arretrati relativi alla mensilità di gennaio 2025 possono essere recuperati solo nei flussi UniEmens di febbraio, marzo e aprile 2025 (Codice “L589” - recupero arretrati dell’esonero per il DM2013 “virtuale”).
Decontribuzione Sud PMI: compatibilità con altre agevolazioni
La Decontribuzione Sud PMI è cumulabile con altre agevolazioni, ma nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, a meno che non vi siano divieti espliciti di cumulo.
Non è pertanto cumulabile con gli incentivi del Decreto Coesione (Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES Unica di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).
Tuttavia, è cumulabile, in via residuale, con altri esoneri se resta una quota di contribuzione esonerabile e nel limite:
- della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro;
- del massimale mensile di agevolazione previsto per Decontribuzione Sud PMI.
In sintesi, per determinare la cumulabilità, è necessario:
- Verificare se esiste un divieto esplicito di cumulo.
- Calcolare il residuo contributivo eventualmente ancora esonerabile.
- Applicare la Decontribuzione Sud PMI solo sul residuo, entro i massimali mensili.
Decontribuzione Sud PMI: schema cumulabilità secondo le indicazioni INPS
Tipologia di incentivo |
Riferimento normativo |
Cumulabilità con Decontribuzione Sud PMI |
Note |
Esonero 50% per over 50 disoccupati e donne svantaggiate |
L. 92/2012, art. 4, commi 8–11 |
Sì, cumulabile |
Decontribuzione Sud PMI copre il residuo contributivo fino al massimale mensile. |
Esonero 50% per giovani under 30 (prima assunzione stabile) |
L. 205/2017, art. 1, commi 100–108 |
Sì, cumulabile |
Anche in questo caso, copre la quota di contributi residui fino al massimale mensile. |
Esonero 100% per ADI – Assegno di Inclusione |
D.L. 48/2023, art. 10 |
No, non cumulabile |
L’incentivo ADI copre già il 100% dei contributi dovuti, quindi non resta quota cumulabile. |
Esonero 100% per SFL – Supporto per la Formazione e il Lavoro |
D.L. 48/2023, art. 12, c. 10 |
No, non cumulabile |
L’incentivo SFL copre già il 100% dei contributi dovuti, quindi non resta quota cumulabile. |
Incentivo economico per assunzione disabili |
L. 68/1999, art. 13 |
Sì, cumulabile |
Incentivo di tipo economico (non è un esonero contributivo): cumulabile integralmente se c’è contribuzione residua. |
Incentivo economico per assunzione beneficiari NASpI |
L. 92/2012, art. 2, comma 10-bis |
Sì, cumulabile |
Incentivo di tipo economico (non è un esonero contributivo): cumulabile integralmente se c’è contribuzione residua |
Esoneri del Decreto Coesione (Bonus Giovani, Donne, ZES Unica) |
D.L. 60/2024, artt. 21, 22, 23, 24 |
No, non cumulabile |
La legge lo esclude espressamente, anche se vi fosse contribuzione residua da coprire. |
Esempi di cumulo tra agevolazioni
Una PMI ha assunto con contratto a tempo indeterminato, nel 2024, una donna disoccupata over 50 nella regione Calabria.
Nel 2025, la lavoratrice è ancora in forza presso la sede di lavoro ubicata nella regione Calabria.
L’impresa può fruire:
- dell’esonero 50% contributi (Legge n. 92/2012, art. 4, c. 9) per disoccupati over 50;
- della Decontribuzione Sud PMI, sul 50% residuo, fino al massimo di 145 euro al mese.
Quindi, se la contribuzione dovuta è ad esempio pari a 300 euro:
- 150 euro coperti dall’esonero “over 50”,
- fino a 145 euro coperti dalla Decontribuzione Sud PMI (il resto eventualmente a carico del datore).
Esempio di incumulabilità
L’impresa assume nel 2025 un giovane under 30 beneficiario dell’Assegno di Inclusione (ADI).
L’esonero 100% ADI si applica, ma la Decontribuzione Sud PMI non può cumularsi, perché il beneficio ADI copre interamente i contributi dovuti.
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