Decontribuzione Sud, per i somministrati rileva il luogo di lavoro
Pubblicato il 26 marzo 2021
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Importante chiarimento in merito all’agevolazione “Decontribuzione Sud”. Sul punto, la sottosegretaria al Lavoro, Rossella Accoto, in risposta a un’interrogazione presentata in commissione Lavoro della Camera dall’onorevole Antonio Viscomi, ha chiarito espressamente che in caso di lavoratori somministrati si farà riferimento alla sede dell’azienda utilizzatrice e non a quella dell’agenzia per il lavoro.
Il cambio di rotta dovrà ora essere recepito dall’INPS, il quale è tenuto ad aggiornare le indicazioni fornite con il messaggio n. 72/2021 e la circolare n. 33/2021.
Decontribuzione Sud, campo di applicazione
L’art. 27, co. 1, del D.L. n. 104/2020 ha previsto l’introduzione di un esonero contributivo (meglio noto come “Decontribuzione Sud”) – fino al 31 dicembre 2020 – in favore delle cd. “aree svantaggiate”.
Successivamente, l’art. 1, co. 161, della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha:
- esteso l’esonero fino al 31 dicembre 2029;
- previsto una diversa modulazione dell’intensità della misura.
Nello specifico, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Le regioni che rientrano nel beneficio sono: l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia.
Decontribuzione Sud, le criticità
La misura è stata oggetto di criticità in merito alla somministrazione di lavoro. Infatti, il TAR del Lazio ha sospeso temporaneamente gli effetti del messaggio n. 72/2021 e della circolare n. 33/2021, nella parte in cui si prevede che l’esonero contributivo in questione non possa applicarsi alle agenzie di somministrazione non operanti nelle Regioni svantaggiate e che forniscono personale ad aziende utilizzatrici operanti in una delle Regioni rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
Dalla risposta parlamentare n. 5-05571 del 24 marzo 2021, si legge che s’intende privilegiare un’interpretazione differente rispetto a quella fornita dall’INPS. Infatti, si vuole incentrarsi sul dato effettivo della “sede di lavoro” del rapporto, vale a dire sul luogo di svolgimento della prestazione, piuttosto che sul dato formale della qualifica di “datore di lavoro” in capo all’agenzia di somministrazione.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio, assume rilevanza la collocazione territoriale della prestazione lavorativa presso l’utilizzatore nelle aree svantaggiate e non la sede dell’agenzia di somministrazione.
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