Decontribuzione Sud, via libera anche per i giornalisti

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Decontribuzione Sud, via libera anche per i giornalisti

Decontribuzione Sud anche per i giornalisti assicurati presso l’INPGI. A confermarlo è l’Istituto stesso, con la circolare n. 5 del 16 marzo 2021. Attualmente, l’esonero contributivo vale limitatamente al periodo “1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021” per i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’INPGI. Per i periodi successivi, fino al 31 dicembre 2029, saranno fornite indicazioni all’esito del procedimento di autorizzazione dell’Unione Europea.

Decontribuzione Sud, cos’è?

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il legislatore ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’art. 27, co. 1, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2029.

L’art. 1, co. 161, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevede una diversa modulazione dell’entità dell’esonero, che fino al 31 dicembre 2025 è previsto nella misura del 30% della contribuzione, ridotto al 20% per gli anni 2026 e 2027 ed al 10% per gli ultimi due anni (2028 e 2029).

La decontribuzione, si ricorda, trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il beneficio, che rientra nel regime degli aiuti di Stato, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021. Attualmente, l’esonero è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2021.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall’INPGI, con nota n. 2355 del 4 marzo 2021, ha confermato che la misura agevolativa è applicabile anche ai giornalisti assicurati presso questo Istituto.

Decontribuzione Sud, soggetti esclusi

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 162 della L. n. 178/2020), nell’estendere il beneficio di cui all’art. 27, co. 1, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, ha rivisto il perimetro di applicazione, precisando che l’agevolazione non trova applicazione:

  • agli enti pubblici economici;
  • agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
  • ai consorzi di bonifica;
  • ai consorzi industriali;
  • agli enti morali;
  • agli enti ecclesiastici.

Per effetto delle Decisioni della Unione europea - C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 e Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020 - sono escluse dal beneficio anche le aziende operanti nel settore finanziario.

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