Decontribuzione dei premi di produttività applicabile anche sulla quota aggiuntiva IVS
Pubblicato il 11 maggio 2019
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I datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività, pari a 20 punti percentuali IVS, applicano lo sgravio anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’art. 3, della L. n. 297/1982. Quindi, in considerazione del fatto che il co. 16 del citato art. 3 prevede una detrazione dalla quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore.
A chiarirlo è l’INPS, con il messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019.
Decontribuzione dei premi di produttività, la disciplina
L’art. 1, commi 182-191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata per i lavoratori più produttivi. In pratica, il datore di lavoro può applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10% sui premi di produttività. Le modalità applicative sono state poi disciplinate dal Decreto del MLPS, di concerto con il MEF, emanato il 25 marzo 2016.
Successivamente, l’art. 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la possibilità, a determinate condizioni, di applicare una decontribuzione sui premi di produttività.
La novità legislativa ha introdotto, con riferimento a una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro, le seguenti misure:
- una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
Contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro
La L. n. 297/1982, recante la “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, all’art. 3, co. 15 prevede l’applicazione di un contributo aggiuntivo, pari allo 0,50%, della retribuzione imponibile.
Tale aliquota contributiva – precisa l’INPS - rientra nell’ambito di applicazione della predetta decontribuzione. Pertanto, in continuità con quanto previsto in relazione all’incidenza su tale aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello, i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20 punti percentuali IVS) applicano la suddetta riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’art. 3 della citata legge.
- eDotto.com – Edicola del 19 ottobre 2018 - Decontribuzione dei premi di risultato per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori – Schiavone
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