Decadenza dall'impugnazione. Sei mesi per i giudizi iniziati da luglio 2009

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L'articolo 327 del Codice di procedura civile sulla decadenza dall'impugnazione, per come novellato dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'articolo 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati – e non alle impugnazioni proposte – a decorrere dal 4 luglio 2009.

Ne consegue l'applicabilità, ancora, del termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore alla data indicata, a nulla rilevando il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8628 del 29 aprile 2015.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Impugnazioni di sentenza, conta il ricorso di I grado – Trovato

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