Decade dall'incarico di giudice il professionista che presta consulenze tributarie

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Con sentenza n. 466 del 2 febbraio 2010, il Consiglio di stato ha accolto l'appello proposto dal ministero dell’Economia e delle finanze avverso l'annullamento disposto dal Tar per l'Emilia Romagna nei confronti del provvedimento con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria aveva dichiarato decaduto dall'incarico di giudice della Commissione Tributaria Regionale un dottore commercialista di Bologna.

Il Collegio amministrativo, in particolare, ha ricordato come, ai sensi della disposizione di cui all’articolo 8, lettera i) del Decreto legislativo n. 545/1992, per come novellato dalla Legge 27 n.449/1997, deve ritenersi incompatibile con la carica di giudice tributario qualsiasi forma di consulenza tributaria “senza che sia necessario né possibile, verificare in concreto se il suo contenuto qualitativo o la continuità nello svolgimento compromettano il requisito della terzietà e indipendenza del giudice, essendo tale puntuale verifica propria solo degli istituti della ricusazione e della astensione del giudice”.

Nel caso di specie, il provvedimento di decadenza dall'incarico di giudice tributario del commercialista era da considerare legittimo, in quanto quest'ultimo, oltre a svolgere attività di consulenza a favore di società e aziende, risultava anche socio accomandante di una società di servizi di consulenza tributaria.
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