Debiti Pa al saldo in 14 date. Il momento delle imprese
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 18 aprile 2013
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Finalmente, da questo mese a febbraio 2014 (giorno ultimo il 15), una serie di date ritma un intero anno, più o meno, entro cui saldare i debiti certi, liquidi ed esigibili - debiti di parte di capitale per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento – che sono stati contratti dalla Pubblica amministrazione ed accumulati fino al 31 dicembre 2012, tra i quali quelli verso le imprese.
Le procedure – segnalate come complesse dalle imprese e dall’Ance - sono contenute nel Decreto-Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, che si compone di 13 articoli ed è pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 82, che reca “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.”.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili rispettivamente degli Enti locali, delle Regioni per debiti diversi da quelli sanitari, delle Regioni per debiti sanitari è istituito, nel bilancio dello Stato, un Fondo per la liquidità anticiperà 26 miliardi, tra l’anno in corso e il prossimo, alle amministrazioni (molte del Centro-Sud, ad esempio) che non hanno disponibilità immediata e che restituiranno in trent’anni al tasso del 3,3 per cento.
IMPRESE.
In questo contributo, l’attenzione è posta ai debiti verso le imprese, tra le quali poche beneficeranno della chance aperta già dal giorno d’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 35/2013, dovendo rispondere al doppio imprescindibile requisito:
1. dell’essere creditore di un’amministrazione locale che disponga di liquidità;
2. dell’avere un credito tanto lontano nel tempo da avere diritto di rientrare nel sottile tetto di spesa immediata concesso da quel Decreto (*).
Anche incarnando le due condizioni, le imprese (in generale, gli enti interessati dalla restituzione) che a questo punto siano prime della lista, potranno spendere una quota pari al solo 13 per cento del limite di spesa ora menzionato, non dovendo invece superare la metà (pari al 50% dei debiti programmati) dell’importo che intendono chiedere quale anticipazione. Questa, però, è soggetta ad un termine temporale di richiesta, che è il 30 aprile prossimo.
Al tempo. Entro il 31 maggio 2013, le Pubbliche amministrazioni debitrici dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei pagamenti. Per questa procedura, le imprese creditrici non sono tenute alla richiesta di certificazione, essendo responsabilità diretta dell'Amministrazione identificare i soggetti creditori e gli importi da corrispondere. Per la richiesta di pagamenti per importi superiori alle disponibilità, le Amministrazioni seguiranno, come appena detto, il criterio dell'anzianità del credito scaduto: prima i crediti non ceduti pro soluto in ordine di ''anzianità'', poi i crediti ceduti pro soluto in ordine di ''anzianità''.
Sono precisi gli obblighi delle Amministrazioni a garanzia delle imprese creditrici, sia sul ricorso all'anticipazione ad opera del Fondo, sia sull'utilizzo delle somme anticipate dal Fondo esclusivamente per il pagamento dei debiti commerciali precedenti al 31 dicembre 2012.
Per garantire l'effettiva disponibilità, per le imprese creditrici, delle somme anticipate dal Fondo, queste non possono essere oggetto di pignoramento o altro atto esecutivo. Per i debiti verso le banche, entro il prossimo 15 settembre, l'ABI dovrà predisporre l'elenco dei debiti ceduti a banche e intermediari finanziari autorizzati dalle imprese creditrici nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. Sulla base di tale elenco, si potrà programmare il pagamento, nel corso del 2014, di questi crediti ceduti con titoli del debito pubblico. Per assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti, tutte le Amministrazioni sono chiamate entro il prossimo 15 settembre alla ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza accumulati ancora pendenti e a produrre, senza adempimenti o oneri per le imprese, l'elenco certificato dell’insieme di debiti ancora da onorare. Il decreto prevede infine l'immediato allentamento del Patto di stabilità interno con l'esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale (investimenti già effettuati dalle PA), per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli enti locali, di 1,4 miliardi per quanto riguarda le regioni, 500 milioni per quanto riguarda le amministrazioni centrali e 800 milioni per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, necessario a consentire il conseguimento dei target di spesa.
CALENDARIO. La data per imprese, cooperative e professionisti.
Entro il 30 aprile 2013 (13 giorni ancora, dunque, dato appunto che l'attività di monitoraggio dovrà essere conclusa entro la fine del mese), i Ministeri dovranno preparare due elenchi delle loro pendenze verso i fornitori di beni e servizi, ove inserire: nel primo, in ordine cronologico, i debiti maturati e la richiesta, per essi, di assegnazione di fondi all'Economia; nel secondo, in forma sintetica, gli stessi debiti “aggregati in base al pertinente capitolo/piano gestionale di spesa individuato nell'esercizio in gestione”.
Il termine del 30 aprile 2013 è perentorio, come scritto nella circolare n. 18 del 12 aprile scorso, diffusa dal Mef (Economia e Finanza) – Ragioneria generale dello Stato – ed applicativa del decreto sui debiti della Pubblica amministrazione. Il Ministero intende così dare attuazione al pagamento ad imprese, cooperative e professionisti, per 40 miliardi di euro messi a disposizione dal Governo (20 miliardi nel 2013; 20 miliardi nel 2014), dei debiti scaduti della Pubblica amministrazione, come comanda l’articolo 5 del Decreto-Legge n. 35/2013.
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Art. 5 - Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato
1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.
3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.
6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.
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Sulla scorta degli elenchi si provvederà quindi alla ripartizione del Fondo. I pagamenti, come accennato, saranno effettuati a partire dalle richieste meno recenti. Se il fondo non bastasse, si procederà ad una ripartizione proporzionale. Su una quota rimasta inevasa, i Ministeri dovranno poi predisporre piani di rientro, non pronti i quali entro il 15 luglio 2013, il Ministero interessato dovrà “presentare apposita relazione” alle commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
MODI di pagamento.
Tra le modalità di pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione, la compensazione tra debiti e crediti. Il Governo ha allargato la tipologia di crediti che potranno essere compensati: non solo i debiti passati a ruolo.
La Legge di stabilità 2014 programmerà il completamento del processo di liquidazione - sotto forma di titoli del debito pubblico, dei crediti in precedenza ceduti dalle imprese al sistema bancario - mediante la previsione di appositi stanziamenti.
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Nota (*): saranno pagate, ha precisato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli, ''prima le imprese e dopo le banche e devono essere pagati prima i debiti più anziani. Si parte dalle fatture più vecchie''.
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