Debiti fiscali: non soggetta a pignoramento l’unica abitazione principale
Pubblicato il 04 luglio 2013
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Decreto “Fare” - D.L. n. 69/2013 del 21 giugno – per cercare di dare slancio all'economia italiana. Con questo intento il governo del premier Letta ha varato un provvedimento di 80 articoli riguardanti varie misure in materia di giustizia, edilizia, ambiente, sostegno alle imprese, rapporti con la P.a. Non mancano disposizioni in ambito fiscale. Le novità sono in vigore dal 22 giugno.
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 (S.O. n. 50), il
decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, contiene disposizioni per rilanciare l'economia. La
presente
trattazione delinea le novità apportate alle norme tributarie e per le
aziende.
FINANZIAMENTI
PER IMPRESE
La
questione essenziale di dare respiro al sistema produttivo ha portato
il
governo a prevedere, a favore delle piccole e medie imprese, l'accesso
a finanziamenti e contributi a tasso
agevolato, da utilizzare per
l'acquisto, anche mediante operazioni di
leasing finanziario, di macchinari,
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
I
finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, a valere su un
plafond
di provvista presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti, per
l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro, incrementabili fino al
limite
massimo di 5 miliardi di euro.
La durata
massima dei suddetti aiuti è fissata in 5
anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto, e sono
accordati per
un valore massimo complessivo non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche
frazionato in più iniziative di acquisto. I finanziamenti possono
coprire fino
al cento per cento dei costi ammissibili, i quali saranno individuati
da un
decreto da varare a firma dei ministri dello Sviluppo Economico e
dell'Economia
e Finanze.
PIGNORAMENTO
ABITAZIONE PRINCIPALE
Il
legislatore ha modificato i requisiti per procedere al pignoramento
dell'abitazione principale.
L'agente della riscossione non potrà procedere all'esproprio della casa di abitazione se è l'unico immobile posseduto dal debitore. |
Fino
all'entrata in vigore del decreto Fare, l'art. 76,
D.P.R. n. 602/73, disponeva il pignoramento per crediti superiori a
20.000
euro.
Ora,
invece, l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione
principale non è più pignorabile. Fa eccezione
il caso in cui si tratti di abitazione
considerata “di lusso”, ai sensi del decreto del ministro per
i Lavori
pubblici del 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale di
appartenenza, ovvero dei fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli).
La
norma espressamente richiede che il fabbricato
sia adibito ad uso abitativo e che il proprietario abbia posto in esso
la
residenza anagrafica.
Sul
punto, però, sono attesi chiarimenti; in particolare
dovrà essere specificato se la sussistenza di una pertinenza renda
inapplicabile la norma.
Per quanto riguarda l'esproprio di altri
immobili (quindi diversi dall’unica abitazione principale),
l'articolo 52,
D.L. n. 69/2013, stabilisce che è possibile solo
se:
- il credito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
- sono trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca senza che il debito sia stato onorato.
RATEAZIONE
DEBITI
TRIBUTARI
In
considerazione delle difficoltà economiche in cui versano
i cittadini, il decreto Fare allunga il periodo di dilazione del debito.
Qualora
il debitore si trovi, per motivi che non
dipendono dalla sua responsabilità, in una “comprovata
e grave situazione di difficoltà”
legata alla congiuntura economica, può chiedere la ripartizione
del debito in 120 rate mensili, ossia 10 anni.
Si
intende per “comprovata
e grave situazione di difficoltà” la sussistenza delle due
seguenti
condizioni:
1)
accertata impossibilità
per il contribuente di assolvere il pagamento del
credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
2)
valutazione della solvibilità
del contribuente
in
relazione al piano di rateazione concedibile.
Un
decreto dell'Economia, da emettere entro
30 giorni dalla
data di conversione
del Dl n. 69/2013, dovrà stabilire le modalità di attuazione, oltre che di monitoraggio
degli
effetti.
La
questione è stata oggetto di una direttiva di Equitalia,del 1° luglio 2013, in cui si afferma che fino all'emanazione di tale
decreto, le
istanze di rateazione continueranno
ad essere evase secondo le istruzioni precedentemente impartite.
Sempre
in materia di rateizzazione, viene varata una modifica
alle regole che dispongono la decadenza
dal beneficio della rateazione. Prima del D.L. n. 69/2013,
questa si
verificava dopo il mancato pagamento di 2 rate consecutive; ora,
occorre
mancare l'appuntamento di 8 rate, anche
non consecutive. La nota del 1° luglio 2013 di Equitalia
comunica che la
misura è immediatamente efficace e trova
applicazione anche per i piani di rateazione
già concessi ed in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n.
69/2013
(22 giugno).
Infine,
viene eliminato l’aggio dovuto alla società di
riscossione, al momento fissato al 9% della somma iscritta a ruolo.
D'ora in
poi, si pagheranno solo
multa e interessi di mora.
PIGNORAMENTO
BENI STRUMENTALI
ALL'IMPRESA
Un
intervento viene attuato anche in tema di pignoramento di beni
strumentali relativi alle imprese.
La
novità riguarda l'estensione
delle limitazioni vigenti per la pignorabilità dei beni strumentali
delle ditte
individuali alle società di capitali e anche se risulta una prevalenza
del
capitale investito sul lavoro.
Pertanto,
il D.L. Fare stabilisce che:
->
il pignoramento sia limitato ad un quinto dei beni aziendali;
->
la custodia dei beni sia affidata al debitore;
->
il primo incanto non abbia luogo prima che siano
decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso.
Si
possono avere le due seguenti situazioni:
1. l’impignorabilità dei beni strumentali,
qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni è
sufficiente a
coprire il credito azionato;
2. la pignorabilità dei beni strumentali nella
misura di 1/5, se il presumibile valore di realizzo degli
altri beni è o
appare insufficiente.
CONCORDATO
IN BIANCO
Notevoli
le modifiche introdotte dal D.L. Fare al regime, introdotto dal
D.L. n. 83/2012, che consente
ai debitori di ottenere
la
protezione
dalle azioni esecutive con la sola presentazione della richiesta di
concordato
(c.d. Concordato in bianco).
L'obiettivo
è di evitare che il debitore possa utilizzare lo strumento per
proteggersi
comunque da azioni esecutive individuali.
Pertanto il debitore dovrà indicare, fin dalla
presentazione della domanda, la lista dei creditori e gli importi
dovuti.
Il
tribunale, poi, potrà nominare un commissario
giudiziale per controllare che il debitore si trovi nella
situazione di
accedere
al concordato in bianco e stia predisponendo i passi per
procedere nel
modo previsto dal piano di rientro.
Sono
rese obbligatorie le informazioni sulla
situazione finanziaria dell’impresa: il debitore deve depositare
ogni mese una relazione finanziaria dell'impresa che,
entro il giorno successivo, è pubblicata sul registro delle imprese a
cura del
cancelliere.
Il
debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione, ma
solo se
autorizzato dal tribunale, e sentito il parere del commissario
giudiziale (non
vincolante).
TASSA
SULLE
IMBARCAZIONI
Ritocchi
rilevanti alla tassa sulle imbarcazioni, con
l'eliminazione totale per natanti
fino a 14 metri.
Per
imbarcazioni da 14,01 a 20
metri, le imposte vengono dimezzate. Nulla è
cambiato per barche al di
sopra dei venti metri.
Inoltre,
in caso di noleggio occasionale a terzi
dell'imbarcazione da diporto, da parte del proprietario, viene
eliminato il
tetto di 30.000 euro precedentemente fissato per l'applicazione del
regime
forfettario al 20%.
Al suo
posto viene introdotto il criterio del numero di giorni – massimo 40
annuali -
in cui si può svolgere tale attività.
TOBIN
TAX
A
causa dell'assenza di necessarie indicazioni relative a criteri e
modalità per
il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax),
l'articolo 56 del Dl Fare dispone lo spostamento
del primo appuntamento con tale imposta al 16 ottobre 2013
(dal previsto 16
luglio).
La
nuova disposizione non modifica nulla per quanto riguarda l’entrata in
vigore dell’imposta sui
trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e sulle
negoziazioni ad alta frequenza ad esse relative.
Cambiamenti,
invece, riguardano l’entrata in vigore
dell’imposta sui derivati e dell’imposta sulle operazioni ad alta
frequenza su
derivati, fissata al 1° settembre 2013 (dal precedente 1°
luglio).
Quindi,
l’imposta sulle operazioni su strumenti derivati, nonché l’imposta
sulle
operazioni ad alta frequenza concernenti strumenti finanziari derivati
e valori
mobiliari sarà applicata alle transazioni concluse a decorrere dal 1°
settembre
2013.
Per i versamenti d’imposta, si prevede
l'unificazione delle date al 16 ottobre 2013. Infatti, a seguito delle
modifiche:
-
l’imposta
sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari
partecipativi e
sugli ordini di operazioni ad alta frequenza realizzate su tali
trasferimenti,
effettuati fino al 30 settembre 2013, va versata entro il 16 ottobre
2013;
-
l’imposta sulle operazioni su strumenti derivati e sulle operazioni ad
alta
frequenza realizzate su tali strumenti, effettuate nel mese di
settembre 2013,
va versata entro il 16 ottobre 2013.
SOLIDARIETA'
NEGLI APPALTI
In
merito alla responsabilità solidale tra committenti e
appaltatori, per il versamento delle somme dovute a titolo di tributi e
quelle
dovute agli enti previdenziali per le prestazioni effettuate
nell’ambito dei
rapporti di appalto e subappalto, si registra l'abolizione
della responsabilità limitatamente all'Iva.
Resta,
quindi, ferma quella per gli obblighi
previdenziali
ed assicurativi
e per le ritenute da lavoro
dipendente.
770
MENSILE
Scompare,
senza
mai esser stato applicato, l’obbligo
mensile di comunicare, in via telematica, i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle
ritenute fiscali e dei relativi conguagli (c.d. 770 mensile).
PER
I CITTADINI
Misure a
favore del cittadino sono quelle contenute negli articoli 28 e 29 del
Decreto
Fare.
Qualora
sia previsto l'obbligo di pronunziarsi
nell'ambito di un procedimento amministrativo iniziato ad
istanza di parte,
ma il termine è trascorso senza
l'emanazione di alcun provvedimento, si prevede che le
amministrazioni
pubbliche corrispondano all'interessato, a titolo di indennizzo
per il mero ritardo, una somma pari a 30
euro per ogni giorno di ritardo con
decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento; in ogni
caso
l'ammenda non può essere complessivamente superiore a 2.000 euro.
L'articolo
29 istituisce un meccanismo che prevede, negli atti normativi del
Governo e nei
regolamenti ministeriali, l'apposizione
di una data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di
cittadini e imprese.
Tale data
può essere o il 1° luglio o il 1° gennaio successivi all'entrata in
vigore
degli atti.
Per atto
amministrativo deve intendersi qualsiasi provvedimento a carattere
generale
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e
delle
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
La norma
non si applica in presenza di particolari esigenze di celerità
dell’azione
amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva
attuazione ad
atti dell’Unione europea.
Per
obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante
raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni
e
documenti, cui i cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della
pubblica
amministrazione.
Ricade
sul responsabile della trasparenza delle amministrazioni
competenti l'onere di pubblicare, sul sito istituzionale, uno scadenzario con l’indicazione delle date di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.
QUADRO DELLE NORME |
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Direttiva Equitalia 1 luglio 2013 |
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