Ddl responsabilità sanitari Sì del Senato
Pubblicato il 12 gennaio 2017
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E’ stato approvato dall'Aula del Senato in seconda lettura, l’11 gennaio 2017, il D.d.l. n. 2224 recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Il testo torna ora alla Camera dei deputati per il sì definitivo.
Il Provvedimento in questione, rimasto fermo per diverso tempo per via delle ultime vicende politiche, persegue l’obiettivo di risolvere alcune problematiche che affliggono il settore delle professioni sanitarie, tra cui l’aumento del contenzioso medico – legale, l’eccessivo costo delle assicurazioni per strutture e professionisti, l’inappropriato impiego di risorse destinate alla sanità, legato alla diffusione del fenomeno della medicina difensiva.
Prevenzione rischio
Tra le novità di maggiore rilievo, il Testo reca le norme di principio in materia di sicurezza delle cure sanitarie e specifica che alle attività di prevenzione del rischio è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operino in regime di convenzione con il Ssn.
Difensore civico Centro gestione rischio e Osservatorio nazionale
E’ altresì prevista la possibilità di attribuire al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute, nonché l’istituzione, presso ciascuna Regione, di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Ed ancora, viene istituito l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche e degli errori in sanità.
Responsabilità
L’art. 6 del predetto D.d.l. circoscrive la responsabilità dei sanitari per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, alle ipotesi di colpa grave, escludendola invece laddove siano state rispettate le buone pratiche e le raccomandazioni contemplate nelle linee guida, la cui redazione non sarà più affidata solo alle società scientifiche, ma anche ad enti, istituzioni ed associazioni tecniche delle professioni sanitarie.
Si evidenzia inoltre la ridefinizione della responsabilità civile sanitaria: quella del medico del servizio pubblico diventa extracontrattuale, quella della struttura resta invece contrattuale.
Assicurazione Fondo di garanzia Conciliazione
Il Testo prevede infine l’obbligatoria copertura assicurativa per tutte le strutture pubbliche e private, l'istituzione di un fondo di garanzia a favore dei soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria e un rafforzamento dell'istituto della conciliazione, che andrà a sostituire l'istituto il tentativo di mediazione, ritenuto poco incisivo.
Rivalsa
Infine, l'azione di rivalsa dell’ente sull'operatore sanitario potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave, mentre è prevista la possibilità, per il danneggiato, di agire in maniera diretta nei confronti della società di assicurazione.
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