Ddl Dignità forse fiducia. Iperammortamento salvo per uso temporaneo all'estero
Pubblicato il 04 agosto 2018
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L'Iperammortamento ottenuto su un macchinario che l'azienda disloca temporaneamente all'estero non dovrà essere restituito.
Il decreto dignità – Dl 87/2018 - è all'esame delle commissioni del Senato e con tutta probabilità arriverà al voto blindato dalla fiducia.
L'Iper ammortamento non decade per il bene dislocato temporaneamente all'estero
Ex articolo 7 del Dl 87/2018, come approvato dalla Camera, l'Iperammortamento dei macchinari collocati temporaneamente nei cantieri della stessa ditta aperti all’estero non sarà oggetto di revoca.
Nel corso dell’esame alla Camera – si legge nel dossier del Servizio Studi di Camera e Senato del 3 agosto 2018 - è stata introdotta un’ulteriore esclusione, che riguarda i casi in cui i beni agevolati sono per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.
In sintesi, per le imprese impegnate in cantieri all’estero la nuova norma della decadenza retroattiva dei benefici fiscali per gli investimenti industria 4.0 se, prima della fine del periodo di ammortamento fiscale, i beni sono ceduti oppure delocalizzati in altro Stato:
- riguarderà gli investimenti post 14 luglio 2018;
- non si estenderà al superammortamento;
- non varrà in caso di investimento sostitutivo;
- non si verificherà anche qualora il bene strumentale sia per sua natura destinato ad essere impiegato in più siti produttivi e possa conseguentemente essere oggetto di temporaneo utilizzo fuori dal territorio dello Stato.
- eDotto.com - Edicola del 3 agosto 2018 - Decreto dignità al Senato. Contratti a termine: regime transitorio post legge - G. Lupoi
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