Ddl di Bilancio 2020. Presente la rivalutazione dei beni d’impresa
Pubblicato il 05 novembre 2019
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La rivalutazione dei beni d’impresa viene riproposta, come è avvenuto ormai negli ultimi anni, anche nel Ddl di Bilancio 2020.
La base della misura è la medesima delle passate edizioni: la rivalutazione riguarda beni di impresa e partecipazioni, che devono essere iscritti in bilancio, e consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva.
La legge di bilancio 2019, n. 145/2018, ai commi 940 e seguenti, ha stabilito che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (circolare Agenzia delle Entrate n. 8/2019).
Ddl di Bilancio 2020. Rivalutazione con aliquote ridotte
Lo scenario muta se passiamo ad analizzare la bozza del nuovo Ddl di Bilancio per il 2020.
La misura delle imposte sostitutive scende al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.
La riduzione viene sostenuta dal fatto che le misure del 16 e del 12 per cento sono troppo simili all’aliquota IRES ordinaria del 24%, il che produce l’effetto che la rivalutazione non risulti tanto appetibile.
Anche nel nuovo testo della legge di bilancio 2020, i soggetti che possono optare per la rivalutazione possono essere: società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti e simili. Tra i soggetti Irpef rientrano anche quelli in contabilità semplificata, per i quali, però, non trova applicazione la parte delle norme dedicata al saldo attivo di rivalutazione.
La rivalutazione deve avere ad oggetto i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e deve trovare posto nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso a tale data.
Per quanto riguarda gli effetti fiscali, la decorrenza è prevista:
- a partire dal 3° esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (dal 2021 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare), con riferimento al riconoscimento del maggior valore;
- dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020, limitatamente ai beni immobili.
Riproposto, senza cambiamenti, l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%. Nell’ipotesi di mancato affrancamento la riserva sarà assoggettata ad imposizione solamente in caso di distribuzione dei dividendi ai soci.
- edotto.com – Edicola del 7 ottobre 2019 - Manovra 2020. Rivalutazione beni, crediti Inps, famiglia, flat tax – Pichirallo
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