Ddl beneficenza, etichette sui prodotti
Pubblicato il 26 gennaio 2024
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Più trasparenza per le campagne di beneficenza nella bozza del disegno di legge sulla destinazione a scopo benefico di proventi derivanti dalla vendita di prodotti – c.d. Ddl beneficenza o Ferragni (a causa delle vicende che hanno coinvolto l’influencer nella questione di un noto pandoro).
Il provvedimento è stato esaminato dal del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024, ricevendo il via definitivo.
Vediamo i punti salienti in attesa che il testo sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Innanzitutto si regolano la pubblicità e le relative pratiche commerciali che originano da produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti, i cui proventi siano in parte destinati a scopi di beneficenza.
Destinatari di tale attività sono i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere g), i), l), l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o), o-bis), del Tuir (DPR n. 917/1986) – in genere fondazioni, Onlus, enti del Terzo settore.
Ddl beneficenza: informazioni da fornire
I consumatori devono essere informati circa la destinazione in beneficenza di una parte dei proventi della vendita di un prodotto; a tal fine i produttori o i professionisti sono tenuti ad indicare sulle confezioni dei prodotti in parola una serie di dati:
- il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza;
- le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza;
- l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato ovvero, diversamente, la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto.
Ciò vale anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto.
Comunicazioni preventive all’Antitrust
Al fine di rendere trasparenti gli atti di beneficenza, altro onere in capo a produttori o professionisti, prima di mettere in commercio i beni, è quello di fornire le suddette informazioni all’Antitrust in aggiunta indicando:
- il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza.
Non solo, entro tre mesi dalla scadenza del termine suddetto, il produttore o il professionista devono comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il versamento di quanto diretto a fini di beneficenza.
Ddl beneficienza. Aspetto sanzionatorio
Il ddl beneficenza o Ferragni regola anche l’aspetto sanzionatorio legato alla nuova disciplina in materia.
Innanzitutto sarà l’Antitrust ad irrogare le multe.
Il testo del provvedimento che sarà sul tavolo dei Consiglio dei Ministri stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo (Dlgs n. 206/2005), la violazione delle regole stabilite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
Viene aggiunto un obbligo di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori adottati.
Infatti, nella bozza di provvedimento, si prevede che l’Autority divulghi in una apposita sezione del proprio sito internet detti provvedimenti.
Ma spazio a tale pubblicità va dato anche:
- sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione,
- su uno o più quotidiani,
- mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista.
Anche per le violazioni di dette regole la multa sarà da 5.000 a 50.000 euro.
Per la determinazione delle sanzioni l’Antitrust dovrà rifarsi al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.
ATTENZIONE: Previsto l’aumento della sanzione fino a due terzi in presenza di casi di maggiore gravità.
Invece, se il caso ha rilevanza minore la multa può essere diminuita fino a due terzi.
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