Datori di lavoro agricolo: esonero e riduzioni contributive
Pubblicato il 26 ottobre 2015
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Con parere prot. n. 12672 del 6 agosto 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, nel rispetto del principio di specialità, si ritiene applicabile ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell’anno 2015, il solo regime ordinario di favore previsto dall’art. 9 della Legge n. 67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL.
Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015, ha comunicato che, in linea con il citato parere ministeriale, procederà ad applicare i conseguenti criteri di tariffazione ed a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché per i lavoratori ammessi al beneficio:
- per le giornate lavorate in zona ordinaria, si applichi l’esonero triennale ex art. 1, co. 119, L. 190/2014;
- per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applichino le riduzioni contributive di cui all’art. 9, Legge n. 67/1988.
- ItaliaOggi del 24 ottobre 2015, p. 32 - Un solo bonus per la montagna - Cirioli
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