Datore di lavoro responsabile d’infortunio anche se le attrezzature sono di altri

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La Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con sentenza n. 43459/2014, depositata il 17 ottobre, ha riconosciuto la responsabilità del datore anche nel caso in cui l’infortunio sia dovuto alla presenza sul luogo di lavoro di attrezzatura non conforme alla norme antinfortunistiche, non di proprietà dello stesso.

Nel caso di specie, un operaio si era infortunato nel magazzino utilizzando una scala in ferro difforme dalle prescrizioni in materia di sicurezza, trovata sul luogo e non facente parte della dotazione originaria dell’azienda.

Probabilmente, conferma la Corte, l’attrezzo di lavoro era stato lasciato nel magazzino, dove la società si era trasferita recentemente, dal precedente locatario, ma era comunque nella disponibilità dei dipendenti.

Infatti, anche se i lavoratori potevano servirsi di scale conformi alle prescrizioni, mancando un espresso divieto di servirsi dell’altra scala non a norma o cartelli che ne inibissero l’uso, sussiste la responsabilità colposa del datore di lavoro che non abbia preventivamente controllato le condizione dell’attrezzatura ed eliminato quella non a norma.

In definitiva, non integra una condotta anomala o imprevedibile il fatto che l’operaio abbia usato, nel caso di specie, la prima scala a portata di mano senza averne cercata altra più sicura.

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