Danno perdita congiunto Nazionalità non conta

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Danno perdita congiunto Nazionalità non conta

Il danno da perdita del congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato e non anche alle conseguenze economiche del risarcimento che quest’ultimo potrà trarre. Nella specie, la condizione socio - economica dettata anche dalla nazionalità/residenza del danneggiato (in un Paese dove l’euro ha un valore maggiore) è difatti elemento esterno rispetto all'illecito.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, decidendo in ordine al risarcimento accordato alle vittime per la morte di due padri di famiglia senegalesi, causata da un sinistro stradale.

Il Collegio Supremo, boccia in proposito quanto argomentato dalla Corte territoriale – sposando un orientamento ritenuto ormai superato – secondo cui la liquidazione del danno avrebbe dovuto tener conto del Paese di residenza dei danneggiati, ove il valore dell’euro sarebbe stato superiore rispetto all'Italia; per cui gli stessi avrebbero ricevuto un risarcimento superiore rispetto a quello che sarebbe stato loro concesso se fossero stati residenti in Italia.

Ma secondo la Cassazione, l’utilizzazione del risarcimento è un un posterius rispetto all'illecito realizzato (nella specie omicidio colposo), il cui valore non è dunque determinabile ai fini del suo impiego, bensì in relazione alle intrinseche caratteristiche del danno rispetto al quale è diretto a restaurare la sfera giuridica della persona lesa.

Risarcimento in base a valore persona perduta

Invero, nel danno non patrimoniale da perdita del congiunto, il risarcimento è sempre una fictio, non idonea di per sé a restituire/compensare, bensì soltanto ad ottenere, nell'unica modalità giuridicamente possibile, il valore della persona perduta. Ed il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, dunque insuscettibile di subire una deminutio in base ad elementi che su tale umanità non incidono.  

Pertanto – conclude la Corte di legittimità con sentenza n. 20206 del 7 ottobre 2016  – nella specie la determinazione del danno dovrà essere effettuata soltanto sulla base del genere ed al contenuto dello specifico legame che univa le persone perdute alle persone rimaste, nell'ambito, allo stato del diritto vivente, dei canoni uniformati rappresentati dalle Tabelle di Milano, salvo eventuale personalizzazione.

 

 

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