Danno patrimoniale e danno morale conseguenti al falso in bilancio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 novembre 2009
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La Corte di cassazione, con le sentenza n. 24030 e 24034 depositate il 13 novembre 2009, ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale subito da alcuni dipendenti di un grande gruppo societario i quali, facendo affidamento sui bilanci societari del gruppo – in realtà falsificati - avevano accettato che una quota della retribuzione da loro percepita fosse collegata all'andamento dell'indice generale di rendimento del gruppo.
Anche se in sede penale gli amministratori erano stati assolti in considerazione dell'abolitio criminis delle imputazioni di falso in bilancio, gli stessi erano stati comunque riconosciuti responsabili, in sede civile, del danno patrimoniale subito dai dipendenti proprio a causa delle voci falsificate in bilancio. Quest'ultimo, artatamente impoverito, aveva infatti inciso negativamente sull'indice generale di rendimento dal quale dipendeva il calcolo del Premio performance di gruppo (Ppg).
Inoltre – precisano i giudici di Cassazione – ai dipendenti doveva riconoscersi un danno morale, oltre che patrimoniale, in quanto il diritto alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva integra un interesse che trova tutela espressa nella Costituzione e, in quanto tale, merita la speciale protezione assicurata dall'art. 2059 c.c.
Anche se in sede penale gli amministratori erano stati assolti in considerazione dell'abolitio criminis delle imputazioni di falso in bilancio, gli stessi erano stati comunque riconosciuti responsabili, in sede civile, del danno patrimoniale subito dai dipendenti proprio a causa delle voci falsificate in bilancio. Quest'ultimo, artatamente impoverito, aveva infatti inciso negativamente sull'indice generale di rendimento dal quale dipendeva il calcolo del Premio performance di gruppo (Ppg).
Inoltre – precisano i giudici di Cassazione – ai dipendenti doveva riconoscersi un danno morale, oltre che patrimoniale, in quanto il diritto alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva integra un interesse che trova tutela espressa nella Costituzione e, in quanto tale, merita la speciale protezione assicurata dall'art. 2059 c.c.
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