Danno da immissioni rumorose Prova rigorosa

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Danno da immissioni rumorose Prova rigorosa

Due recenti sentenza di Cassazione si sono soffermate sul tema del risarcimento del danno da immissioni sonore in ambito condominiale.

Insostenibilità da provare

In entrambe sono state respinte le relative domande vuoi perché non era stata data la prova rigorosa del danno subito, vuoi perché è stato riscontrato il venir meno di un interesse ad agire.

Nel dettaglio, con la sentenza n. 1363 del 19 gennaio 2017, la Seconda sezione civile di Cassazione ha aderito alle conclusioni dei giudici di secondo grado secondo i quali, anche se era stata dimostrata la sussistenza di un’attività rumorosa, non ne era stata provata l’effettiva insostenibilità e, soprattutto, non era stato dimostrato un danno risarcibile.

Nella domanda di risarcimento, infatti, il pregiudizio lamentato era stato formulato in modo del tutto generico e per la Corte si doveva escludere la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in re ipsa.

Risarcimento negato

Con la sentenza n. 661 del 12 gennaio 2017, la medesima Sezione di Cassazione ha respinto il ricorso di due comproprietari di un appartamento insistente in uno stabile condominiale e volto ad ottenere la riforma della decisione di merito che aveva negato loro il risarcimento per intollerabili immissioni sonore provenienti dal locale dell’ex portiere.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, aderito alle conclusioni della Corte d’appello secondo la quale era difficile scorgere un interesse attuale degli istanti ad ottenere una pronuncia di inibitoria dell’uso dei locali dell’ex-portineria, non più utilizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra il condominio e la custode.

Inoltre, l’esigenza degli attori di non ricevere immissioni acustiche intollerabili dall’adiacente alloggio condominiale risultava tutelata dalla condanna del condominio ad eseguire i lavori di insonorizzazione e manutenzione nell’eventualità in cui venisse deliberato di dare a quei locali di proprietà comune una destinazione comportante l’utilizzo continuativo con permanenza di persone.

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