Bancarotta preferenziale Curatore legittimato?
Pubblicato il 27 luglio 2016
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La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al primo Presidente – ai fini di una eventuale assegnazione alle Sezioni Unite - la questione emersa nel corso di un giudizio sottopostole, circa l’eventuale legittimazione attiva in capo al curatore, all'azione di risarcimento danni per il delitto di bancarotta preferenziale.
Contrasto giurisprudenziale
Sussiste infatti – pone in evidenza la medesima Corte - un contrasto giurisprudenziale sul punto. Per cui in sede penale si ritiene che la curatela sia pacificamente legittimata a costituirsi parte civile per il reato di bancarotta preferenziale.
Nel civile sembra invece prevalere l’orientamento opposto, secondo cui il curatore, viceversa, deve ritenersi sprovvisto di detta legittimazione, spettando la stessa ai soli creditori effettivamente lesi.
Il pagamento dei debiti sociali, difatti, pur se preferenziale – e quindi eseguito in violazione della par condicio creditorum – è atto di per sé inidoneo a diminuire il valore del patrimonio sociale, trattandosi di operazione neutra sotto il profilo patrimoniale, comportando ossia la contemporanea elisione di una posta dell’attivo e del passivo di pari entità.
Esso può dar luogo, al massimo, ad una contesa tra posizioni soggettive individuali dei singoli creditori, ma non anche ad un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso. Questa ultima mantiene infatti la medesima consistenza anche in caso di pagamento preferenziale, qualunque sia il creditore beneficiato dal pagamento lesivo della par condicio.
Alla luce di detto contrasto, la terza sezione civile – con ordinanza 15501 del 26 luglio 2016 – ritiene dunque, mediante rimessione al Presidente, di sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite, in ordine ad una questione che reputa di primaria importanza per la risoluzione della controversia sottopostale.
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