Danno biologico terminale trasmissibile

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Danno biologico terminale trasmissibile

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite in occasione di un sinistro stradale e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile - da liquidarsi in relazione alle menomazioni dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso – trasmissibile iure hereditatis.

Esso va commisurato alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, pur se temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte.

Liquidato come invalidità temporanea assoluta Salvo maggior danno  

Tale danno biologico terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato quantomeno negli importi previste dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo poi il riconoscimento del maggior danno, nel caso in cui la vittima abbia coscienza (con conseguente ulteriore danno psichico) della gravità delle infermità e consapevolezze della propria fine imminente.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 15395 del 26 luglio 2016, accogliendo il ricorso dei genitori di un diciottenne deceduto 18 giorni dopo aver subito un incidente stradale; ricorso volto al riconoscimento del danno non patrimoniale iure hereditatis. 

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