Danni da vaccino: decorrenza termine dalla conoscenza dell'indennizzabilità

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Danni da vaccino: decorrenza termine dalla conoscenza dell'indennizzabilità

Il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale deve decorrere da quando l’avente diritto ha avuto conoscenza non solo del danno ma anche della relativa indennizzabilità.

E' dunque illegittimo l’art. 3 della Legge n. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole "conoscenza del danno", non prevede "e della sua indennizzabilità".

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 35 del 6 marzo 2023, pronunciata in accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ambito di una causa in cui era stata chiamata a decidere sul ricorso erariale avverso una sentenza di conferma dell’applicazione all’indennizzo vaccinale della decadenza cosiddetta “mobile”, che estingue il diritto indennitario limitatamente ai ratei pregressi.

Nella specie, il giudizio era stato instaurato dai genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo i quali avevano chiesto il riconoscimento di un indennizzo oltre il triennio da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso - in quanto causato da vaccinazione all’epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata - fosse dichiarato indennizzabile.

Nella decisione, la Consulta ha evidenziato come l’effettività del diritto all’indennizzo imponga di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, atteso che, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non era concretamente esercitabile.

Le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, a fondamento della disciplina introdotta dalla Legge richiamata, portano a ritenere che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, "suppone che il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell’esteriorizzazione della menomazione permanente dell’integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell’azionabilità del diritto all’indennizzo".

Una diversa soluzione, infatti, vanificherebbe il diritto medesimo, garantito dai ricordati principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell’interesse della collettività.

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